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20 aprile 2024

Economia e Finanza

Violenza su donne, arriva il congedo per le vittime. Escluse colf e badanti

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Violenza su donne, arriva il congedo per le vittime. Escluse colf e badanti

Via libera dall'Inps alla circolare che disciplina l'indennizzo per il congedo concesso alle donne vittime di violenza di genere. Una indennità, come si legge nel documento, erogata alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.

Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti violenza o dalle Case Rifugio. Il congedo, dice ancora la circolare, spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) e va utilizzato entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il congedo, inoltre, può essere effettuato in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa, ad esclusione dei giorni festivi e dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o di aspettativa o dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro e potrà essere utilizzato in modalità giornaliera o oraria. In ogni caso per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, invece, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.

L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E’ corrisposta direttamente dall’Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità. Le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, presentano una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

 



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