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28 marzo 2024

Lavoro

QUANDO LE NORME OSTACOLANO I PROCESSI

principio di cassa allargato, il fatidico 12 gennaio

| Claudio Bottos |

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| Claudio Bottos |

la data forse più odiata dai consuenti del lavoro

LAVORO - Parliamo di un aspetto abbastanza tecnico, che merita di essere affrontato perché mette in evidenza, a parer mio, come una norma può ostacolare un processo se non viene adeguata in base ai cambiamenti che subisce il processo stesso. Mi riferisco al “principio di cassa allargato nel reddito di lavoro dipendente e assimilato”. In parole povere, questo principio, previsto dall’art. 51, comma 1 del D.P.R. 917/86 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), prevede che “il reddito di lavoro dipendente […] percepito anche sotto forma di erogazioni liberali si considera percepito nel periodo d'imposta […] se corrisposto dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Questo significa che, la retribuzione per il mese di dicembre deve essere pagata da un’azienda al dipendente entro il giorno 12 gennaio. Ricordo che la maggioranza delle mpmi (micro, piccole e medie imprese), si affida a Consulenti del Lavoro per l’elaborazione delle retribuzioni e per tutti gli altri adempimenti previdenziali e fiscali collegati.

Se il pagamento non avviene entro il 12 gennaio, ci si trova di fronte ad un primo ostacolo in quanto, retribuzione e compensi non sono deducibili nel periodo d’imposta a cui si riferiscono, ad esempio per le retribuzioni del mese di dicembre 2020, l’azienda non può dedurre fiscalmente il costo nel 2020, ma nel 2021. Il problema riguarda anche il dipendente perché non si troverà nella certificazione unica dei redditi del 2020 l’importo ricevuto per il mese di dicembre. In questo caso si dovranno elaborare dei conguagli per l’anno 2020 per la retribuzione e le imposte del dipendente, che solitamente sono eseguiti da consulenti del lavoro, o da chi si occupa di amministrazione del personale all’interno delle aziende. Atro vincolo di questa fatidica data riguarda la modalità del pagamento. Se viene fatto tramite bonifico, la data utile è il giorno in cui il percettore entra nella disponibilità delle somme di denaro. Quindi in data 12 gennaio, l’importo della retribuzione deve essere già accreditato nel conto corrente del dipendente, mentre per gli assegni fa fede la data di emissione degli stessi.

Chi gestisce il processo di analisi ed elaborazione delle retribuzioni si trova di fronte a due enormi ostacoli, il primo legato al tempo di svolgimento del processo e il secondo legato alla modalità di pagamento. Per il primo, visto che l’uno e il sei gennaio è sempre festa, e che in dodici giorni ci sono spesso due sabati e due domeniche, se non si accavallano con l’uno e il sei gennaio, ci potrebbero essere solo quattro, cinque o sei giorni lavorativi su dodici. Il processo si attiva con la trasmissione, da parte dell’azienda al consulente, delle ore lavorate dai dipendenti nel mese di dicembre e si chiude con il pagamento delle retribuzioni. Se pensiamo che molte aziende sono attive fino al 31 dicembre, basta pensare al settore del commercio, della ristorazione e del turismo per i quali sono giorni di pieno lavoro, ma anche per le altre aziende, ad esempio per redigere inventario, il primo giorno lavorativo di gennaio è quello utile all’azienda per predisporre le ore di lavoro del mese di dicembre da trasmettere al consulente del lavoro.

Questa fase restringe il tempo a disposizione del consulente per l’analisi e l’elaborazione delle retribuzioni. Quest’anno il primo giorno lavorativo è stato il quattro gennaio. Il tempo si restringe, anche nella parte finale del processo, e questo è un altro ostacolo perché, deve l’azienda avere gli importi da bonificare, almeno uno o due giorni prima del 12 gennaio, dipende dall’istituto di credito con cui opera. Se il 12 gennaio cade in un giorno festivo, l’importo deve essere nel conto del dipendente il giorno prima e non slitta al successivo giorno lavorativo. Questo è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 dove si precisa che per tale data non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo 2963 del Codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo. Il suddetto principio di cassa allargato, si applica anche ai redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali ad esempio, i compensi agli amministratori.

La fondazione studi dei consulenti del lavoro ha definito il 12 gennaio, “una data allucinante”, visto che a fine anno si devono fare anche i conguagli di dicembre, quest’anno appesantiti da controlli di detrazioni, bonus, casse integrazioni e appesantiti dagli interventi normativi che si sono succeduti con vorticosità ed incertezza a causa del Covid-19. Viste le difficoltà delle aziende, bisogna tener conto che il pagamento oltre il 12 gennaio riguarda anche i lavoratori come contribuenti nei confronti del Fisco: per molti di loro, nelle buste paga di dicembre vengono effettuate le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno applicando la tassazione annuale ai redditi dei dipendenti, ed è proprio dal punto di vista fiscale che potrebbero esserci dei problemi, visto che la tassazione applicata in busta paga di dicembre e nel conguaglio fiscale di fine anno, a quel punto, diventerebbe sbagliata.

Non so esattamente il motivo per cui legislatore abbia indicato la data del 12 gennaio nell’articolo 51 c.1 del TUIR, probabilmente, come suggeritomi da alcuni colleghi, perché alcuni contratti di lavoro prevedono che lo stipendio debba essere pagato al dipendente entro il 12 del mese successivo al periodo di prestazione lavorativa di competenza e forse per questo hanno fatto rientrare il 12 gennaio per il mese di dicembre.

Al di là del/i motivo/i, la cosa da evidenziare è la distonia che troppo spesso c’è tra il legislatore e le aziende e i professionisti che le seguono trasversalmente nei processi gestionali, produttivi, e operativi. Proprio per le vicende legate al Covid-19, uno spostamento in avanti di 4-5 giorni per completare al meglio il processo di analisi ed elaborazione delle retribuzioni avrebbe dimostrato, da parte del legislatore, una presa di coscienza della distanza tra norma e realtà dei processi, e per il lavoro di migliaia di addetti, tra consulenti del lavoro, operatorie del settore e loro dipendenti.

di Claudio Bottos (Consulente del lavoro e di direzione strategica aziendale) 

 


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Claudio Bottos
Consulente del lavoro e di direzione strategica aziendale

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