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19 aprile 2024

Lavoro

NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Gli indicatori di crisi – luci e ombre

| Claudio Bottos |

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| Claudio Bottos |

Gazzetta ufficiale

LAVORO - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 “codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 modificato con il D.lgs. 147 del 26 ottobre 2020, entrerà in vigore, salvo ulteriori proroghe, il 1° settembre 2021. Il nuovo codice, recependo le direttive europee, riforma la legge fallimentare n.267 del 1942. L’aspetto più importante del nuovo codice sta nella prevenzione al fine di intercettare precocemente la crisi d’impresa per evitare che si arrivi all’insolvenza irreversibile che porta alla liquidazione giudiziale (nuova terminologia che sostituisce la parola fallimento).

Va precisato che il D.lgs. 14 del 2019 ha già modificato alcuni articoli del Codice civile. La modifica più importante riguarda l’art. 2086, nel quale si legge che l’imprenditore […] ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, […]. Dalla lettura di questo articolo si può intuire il cambiamento e il salto culturale a cui sono chiamati, non solo gli imprenditori, ma anche i professionisti che li seguono. Di fatto, possiamo dire che è velata l’imposizione a fare due cose: 1) attivare un processo di controllo direzionale; 2) diventare proattivi, ossia guardare avanti per intercettare subito l’eventuale crisi.

Per intercettare la crisi, il codice prevede degli indicatori, e qui, a mio parere ci sono le luci e le ombre. Iniziamo dalle ombre. La norma dice che c’è un segnale di crisi, quando il patrimonio dell’impresa diventa negativo o scende sotto il minimo di legge. Visto che non dice quando e come dovrebbe essere fatta questa rilevazione (fine esercizio o periodicamente durante l’esercizio?) si prende il bilancio finale d’esercizio. Ma la domanda che viene spontanea é: l’adeguato assetto non dovrebbe mirare a rilevare tempestivamente la crisi? In questo caso se la crisi inizia nei primi mesi dell’esercizio, i numeri del bilancio la fanno rilevare un anno dopo. La norma prevede inoltre che, se non c’è un DSCR (vedremo tra poco cos’è) o non è ritenuto affidabile, sono previsti altri cinque indicatori di segnalazione della crisi. Ma anche questi indicatori, come ad esempio il rapporto tra oneri e finanziari e ricavi, o quello tra patrimonio netto e debiti totali, o quello tra debiti previdenziali e tributari su totale attivo sono calcolati con i dati di bilancio e quindi con dati del passato che potrebbero far emerge lo stato di crisi dell’impresa troppo tardi.

Il vero, e unico indicatore dello stato di crisi, a parere di scrive, è il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che la norma chiede ad almeno sei mesi, ma che per correggere eventuali distorsioni o anomalie dovute alla stagionalità o alla tipologia di lavoro, dovrebbe essere a dodici mesi. E’ l’indicatore principe, la luce della norma per la rilevazione tempestiva della crisi, perché mette assieme, nel momento in cui viene realizzato, i dati finanziari con lo status-quo dell’impresa (liquidità, crediti e debiti nei 12 mesi e il valore di magazzino) e la proiezione futura, con elementi in parte certi (ordini ricevuti da clienti o emessi a fornitori, e le movimentazioni di merci e/o i servizi ricevuti ed erogati non ancora contabilizzati), ed elementi non certi, ma abbastanza affidabili come i dati di budget economico (ossia quello che si prevedere di sostenere in termini di ricavi e costi nei prossimi mesi).

Mi sono chiesto perché non è stato reso obbligatorio il solo DSCR per la rilevazione della crisi d’impresa. Credo per diversi motivi, ma il principale penso siano le competenze che si debbono avere per la sua realizzazione. Bisogna trasformare un budget economico in flussi di cassa futuri e fonderli con i flussi di cassa previsti nel momento in cui viene generato, e con i rimborsi delle quote capitale delle rate di finanziamenti e/o mutui. Nella situazione economica in cui ci troviamo, a causa del covid, è fondamentale per le imprese capire se saranno in grado di far fronte agli impegni finanziari dei prossimi 12 mesi perché solo così possono cercare soluzioni diverse, agendo su certe leve o cambiando le strategie.

Anticipare tempestivamente la crisi è fondamentale, se si vuole mantenere un tessuto imprenditoriale sano che possa garantire posti di lavoro e crescita. Ha ragione il presidente del consiglio Mario Draghi a dire che le aziende cosiddette “zombie” in crisi prima della pandemia e rimaste in piedi grazie ai sussidi pubblici, non devono più essere aiutate e vanno chiuse. Ovviamente con le giuste coperture ai dipendenti che rimangono senza lavoro. Tenere in piedi aziende che non producono ricchezza è un danno per la società e per il sistema economico. Il come tenere sotto controllo le aziende, con gli indicatori di allerta, per capire quando possono entrare in crisi, lo dice il nuovo codice della crisi d’impresa con le sue luci (il DSCR) e le sue ombre (gli indici di bilancio). Serve un cambio di cultura nella gestione d’impresa che deve passare attraverso gli imprenditori e i professionisti che li affiancano.

di Claudio Bottos (Consulente del lavoro e di direzione strategica aziendale)

 


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Consulente del lavoro e di direzione strategica aziendale

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