28/03/2024pioggia

29/03/2024nuvoloso

30/03/2024coperto

28 marzo 2024

Cronaca

Multa nulla se notificata in ritardo, ecco come fare ricorso

Come opporsi al verbale ricevuto oltre i termini di legge; cosa fare se arriva la cartella esattoriale

|

|

Multa nulla se notificata in ritardo, ecco come fare ricorso

ITALIA - In materia di multe stradali, ci sono termini precisi entro i quali il verbale deve essere inviato al trasgressore: 90 giorni dalla data dell’infrazione, altrimenti la multa decade e non va pagata. Che fare se la multa viene notificata in ritardo? La perdita di validità della sanzione non è automatica, ricorda laleggepertutti.it, quindi, non ci si può limitare a mettere la “multa lumaca” nel cassetto, ma bisogna opporsi nei modi ed entro i termini stabiliti dalla legge, e chiedere che venga annullata. Capita, poi, di ricevere anche una successiva cartella esattoriale per una multa notificata in ritardo o addirittura mai notificata, e anche in questo caso bisogna presentare ricorso per ottenerne l’annullamento.

 

COME SI FA RICORSO CONTRO UNA MULTA TARDIVA?

Ci sono due modi per fare ricorso contro una multa tardiva, cioè notificata dopo 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione, che è il termine massimo concesso dall’art. 201 del Codice della strada per la notificazione delle violazioni alle norme di circolazione stradale: il ricorso al giudice di Pace o al Prefetto. Il ricorso al giudice di Pace va presentato entro 30 giorni dal ricevimento della multa. Se la somma da pagare è inferiore a 1.100 euro non c’è bisogno di un avvocato, ma bisogna fare attenzione alle regole di procedura per il deposito dell’atto, al pagamento del contributo unificato (che parte da un minimo di 43 euro) e alla partecipazione alle udienze: la causa va incardinata presso il giudice di Pace competente per il territorio in cui è stata constatata l’infrazione, e questo luogo può essere molto distante da quello di residenza del multato. Il ricorso al Prefetto non prevede costi e va depositato o spedito entro 60 giorni dalla data di notifica della multa. Può essere inviato direttamente in Prefettura oppure tramite l’organo che ha rilevato la violazione, ad esempio un comando di Polizia municipale. Leggi “Come contestare una multa al Prefetto“.

 

ESITO DEL RICORSO PER MULTA NOTIFICATA IN RITARDO

Il giudice di Pace e il Prefetto possono accogliere il ricorso – e in questo caso la multa verrà annullata – oppure respingerlo. Se il giudice di Pace rigetta il ricorso, conferma la sanzione indicata nel verbale; il Prefetto, invece, condanna l’opponente a pagare la multa in misura non inferiore al doppio del minimo edittale. Contro l’ordinanza prefettizia, però, si può proporre ricorso al giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica. Considera che se il Prefetto non si esprime entro 210 giorni sul ricorso presentato dal cittadino (180 giorni se è stato spedito all’organo accertatore) il ricorso si intende accolto per silenzio assenso e la multa è annullata.

 

CARTELLA ESATTORIALE PER MULTA NON NOTIFICATA

A molti capita di ricevere una cartella esattoriale per una multa non notificata entro i termini di legge; talvolta, succede anche quando la multa era già stata impugnata e annullata – per tardività di notifica o per altri motivi – dal giudice di Pace o dal Prefetto. In queste situazioni bisogna proporre opposizione avverso la cartella, richiamando, se c’è, il provvedimento del giudice di Pace o del Prefetto che aveva disposto l’annullamento: altrimenti, se la multa non era stata impugnata per tardivo ricevimento, il vizio si sana e l’accertamento dell’infrazione diventa definitivo. Ricorda che, in base all’art. 209 del Codice della strada, le multe stradali vanno in prescrizione dopo 5 anni dalla data dell’infrazione: perciò, se entro questo periodo non ti è arrivato nulla, puoi impugnare l’atto per intervenuta prescrizione. Invece, i solleciti e gli avvisi di pagamento interrompono il decorso dei termini di prescrizione e i 5 anni vanno conteggiati da capo.

 

RICORSO CONTRO CARTELLA ESATTORIALE PER MULTA STRADALE

Il ricorso contro la cartella esattoriale per una multa stradale mai ricevuta va presentato al giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella [1]. Nel ricorso bisogna esporre che la cartella è il primo atto con cui si è venuti a conoscenza della multa, che non era stata notificata prima. Nel giudizio è l’ente accertatore che deve fornire la prova dell’avvenuta notifica della multa, ad esempio producendo la cartolina dell’avviso di ricevimento [2]. Se, invece, il verbale non risulterà validamente notificato, il giudice annullerà la cartella esattoriale che lo richiama. Una recente sentenza della Corte di Cassazione [3] ha ritenuto che l’opposizione alla cartella di pagamento consente di dedurre la mancata notificazione della multa entro i termini di legge, senza dover contestare anche il merito della violazione al Codice della strada: quindi, in caso di multa non notificata, o notificata tardivamente, è sufficiente rilevare questa circostanza per ottenere l’annullamento, e non è necessario difendersi anche dall’infrazione contestata

 


| modificato il:

Dello stesso argomento

vedi tutti i blog

Grazie per averci inviato la tua notizia

×