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28 marzo 2024

Economia e Finanza

Liquidazioni Iva, 10 cose da sapere

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Liquidazioni Iva, 10 cose da sapere

Se non ci sono operazioni Iva da registrare c’è l'obbligo di presentare la Comunicazione periodica? In caso di split payment, il cedente o prestatore deve comprendere l'imposta nell'Iva esigibile? Sono due dei quesiti in tema di liquidazioni periodiche Iva, a cui l'Agenzia delle Entrate risponde con le Faq messe a disposizione sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dal riporto di crediti di periodi precedenti a come comportarsi in caso di errore, l'Agenzia risponde punto punto, con taglio molto pratico, ai dubbi pervenuti nei mesi scorsi dagli operatori sulla compilazione del modello da consegnare entro il 12 giugno. Vediamo quindi, di seguito, quali sono le 10 cose da sapere sulle liquidazioni periodiche Iva.

1) Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?

Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.

2) L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell'imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?

Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).

3) Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate?

Si. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 74 del DPR n. 633 del 1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).

4) L'imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'IVA?

L'imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.

5) In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l'altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all'ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre?

In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l'eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva.

6) Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?

L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

7) Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?

Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

8) Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l'omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?

Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all'IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

9) Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione? Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

10) Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente?

Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.

 



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