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28 marzo 2024

ELEZIONI REGIONALI 2010

Mancano due mesi alla chiamata alle urne: il 28 e 29 marzo i veneti saranno chiamati a eleggere il nuovo governatore della Regione

 

Mancano poche settimane alla chiamata alle urne: il 28 e 29 marzo i veneti saranno chiamati a eleggere il nuovo governatore della Regione.

ELECNO DEGLI 8 CANDIDATI CON LE RELATIVE LISTE IN PROVINCIA DI TREVISO >>

 

GUIDA PRATICA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2010

IL QUADRO NORMATIVO Le prossime elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto sono disciplinate: - per quanto concerne il sistema elettorale, principalmente dalle leggi 108/1968 e 43/1995, come integrate dalle disposizioni a carattere transitorio recate dall’art. 5 della legge costituzionale 1/1999; - per quanto concerne lo svolgimento della campagna elettorale, principalmente dalla legge 28/2000; - per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni di voto, principalmente dagli articoli da 37 a 59 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960. In questa guida sono riportati, in calce ad ogni paragrafo, i riferimenti normativi essenziali. Nella seconda parte del volume sono riprodotti, per intero, i principali testi normativi di riferimento e, per stralci, altre disposizioni particolarmente

QUANDO SI VOTA Per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto si voterà il 28 e 29 marzo 2010, presumibilmente – se non interverranno modifiche alla disciplina vigente – con i seguenti orari: - domenica 28, dalle ore 8.00 alle ore 22.00; - lunedì 29, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. E’ da ricordare che, per consentire di votare agli elettori che all’ora prevista per la chiusura si trovassero all’interno del seggio, le operazioni di voto possono continuare anche dopo le ore 22.00 di domenica e le ore 15.00 di lunedì. Nella figura 1 è riprodotto il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Veneto, adottato il 10 febbraio 2005 dal Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali nella Regione Veneto. Analogo provvedimento sarà adottato, presumibilmente a metà gennaio 2010.

CHI VOTA Come in tutte le elezioni in Italia, eccezion fatta per quelle del Senato, per il Presidente della Giunta e per il Consiglio regionale votano tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il primo giorno dell'elezione (cioè che siano nati prima del 29 marzo 1992) e siano iscritti nelle liste elettorali di un comune del Veneto. Tranne le poche eccezioni espressamente previste dalla legge (ricoverati in ospedale, scrutatori, rappresentati di lista, forze dell’ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale nella quale risulta iscritto.

PER COSA E COME SI VOTA Il 28 e 29 marzo 2010 in Veneto, e nelle altre regioni a statuto ordinario, si vota per eleggere il Presidente della Giunta regionale, cioè il massimo organo esecutivo regionale (l’altro è la Giunta stessa che è nominata dal Presidente eletto), e il Consiglio regionale, cioè l’organo legislativo e di rappresentanza politica della Regione. La votazione avviene su un’unica scheda. Lo schema della scheda prevede che alla destra della liste provinciale sia riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale (e capolista della lista regionale collegata), affiancato dal contrassegno della lista regionale stessa. La norma (legge 50/1995, tabella A) prevede che, qualora vi siano più liste provinciali collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima possa essere contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste collegate ad essa collegate.3 Nella figura 2 è riprodotta una scheda elettorale utilizzata per le elezioni regionali del 2000.

Le possibilità di voto L’elettore ha a disposizione tre voti: 1) un voto per una lista provinciale; 2) un voto (preferenza) per uno dei candidati della lista provinciale prescelta; 3) un voto per un candidato Presidente della Giunta regionale e la lista regionale, che vale anche per la lista regionale di cui è capolista.

L'espressione completa dei voti disponibili è illustrata nella figura 3.

Figura 3- Voto di lista con preferenza e voto per il Presidente e la lista regionale

Delle scelte che ciascun elettore può fare, due sono necessariamente congiunte e una può essere disgiunta, come si illustra brevemente di seguito. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. A tale voto può associare un (ed uno solo) voto di preferenza scrivendo il nome e cognome, oppure solo il cognome, di uno dei candidati compresi nella lista scelta. Se l'elettore indica solo la preferenza e non la lista provinciale, il voto si intende espresso anche per la lista di appartenenza del candidato prescelto e per il candidato Presidente della Giunta regionale collegato (figura 4).

Figura 4 - L'espressione della sola preferenza vale anche come voto per la lista provinciale (e per la lista regionale ad essa collegata)

Se l'elettore segna una lista provinciale e dà la preferenza al candidato di altra lista è considerato valido il voto di lista, ma non la preferenza (figura 5). In questo senso voto di lista e preferenza sono congiunti. Il terzo voto che l’elettore dà è quello per il candidato Presidente della Giunta regionale e per la lista regionale da esso guidata. Tale voto è espresso tracciando un segno sul simbolo (ovvero su uno dei simboli) della lista regionale (figura 6) oppure sul nome del candidato presidente. Il voto per il candidato Presidente può essere disgiunto da quello espresso per una lista provinciale. L'elettore può cioè votare per una lista provinciale e per un candidato Presidente indicato in una lista regionale non collegata alla lista provinciale votata (figura 7).

Figura 5 - In questo caso è valido solo il voto di lista provinciale (che si trasferisce anche alla lista regionale collegata)

Fig. 4                                                                   Fig. 5

 

Figura 6 - Voto valido solo per la lista regionale

Figura 7 - Voto disgiunto per una lista regionale e per una lista provinciale non collegate

  Fig. 6                                                                   Fig. 7

Se l’elettore esprime il proprio voto solo per una lista provinciale tale voto si intende espresso anche per il candidato Presidente della lista regionale collegata. Se invece l’elettore esprime il proprio voto solo per un candidato Presidente (ovvero per la lista regionale da esso guidata) il suo voto non si intende espresso per alcuna delle liste provinciali collegate. In ogni caso gli uffici elettorali di sezione nello scrutinio dei voti si attengono al principio di cui all'articolo 64 del DPR 570/1960, in base al quale la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la effettiva volontà dell'elettore, indipendentemente da errori di ortografia e simili.

 

CHI SI PUO’ CANDIDARE

Elettorato passivo Il diritto di elettorato passivo, cioè la possibilità di essere eletto, trae fondamento dall’art. 51 della Costituzione, in base al quale «tutti i cittadini, dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». La materia dell’elettorato passivo, relativamente ai requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere regionale trova la sua disciplina principalmente nella legge 23 aprile 1981, n. 154, che ha accomunato in un unico testo normativo le cause che impediscono di ricoprire la carica di consigliere regionale.

Tali cause si distinguono in due categorie, denominate rispettivamente cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità. Successivamente, con la legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), successivamente modificata dalla legge 19 gennaio 1992, n. 16, il legislatore ha individuato, in particolare all’art. 15 della legge 55/1990, una serie di preclusioni alla candidatura a consigliere regionale e alla assunzione di qualsiasi incarico negli enti dipendenti o vigilati dalla Regione: si tratta di cause che determinano la non candidabilità del soggetto.

Fatte salve questa cause ostative, sono dunque eleggibili - cioè possono candidarsi - a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione (quindi non è necessario essere residenti in un comune della regione nella quale si intende candidarsi). In attuazione della disposizione costituzionale (art. 122, comma 1) la legge n. 165/2004 stabilisce in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Resta comunque riservata alle disposizioni statali la disciplina delle cause di incandidabilità per color che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione. La legge prevede peraltro che nessuno può candidarsi in più di due regioni nelle quali si voti nella stessa data, stabilendo anche che qualora un candidato risulti eletto in entrambe le regioni debba optare per l’una o l’altra.

 

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

In questa sezione sono descritte le diverse procedure applicate dagli uffici elettorali centrali circoscrizionali e regionale per trasformare i voti validi in seggi del Consiglio regionale e determinare l’elezione del Presidente della Giunta. Tutte le operazioni sono descritte nell’ordine in cui debbono essere effettuate.

Consiglieri eletti con il sistema proporzionale I quattro quinti dei seggi assegnati alla regione (48 per il Veneto) sono attribuiti, con il metodo proporzionale di seguito illustrato, alle liste provinciali concorrenti nelle circoscrizioni provinciali. Le operazioni di seguito descritte sono eseguite da ciascun ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale che ha giurisdizione per il comune capoluogo di provincia.

L’individuazione delle liste provinciali e regionali che non hanno superato le soglie di sbarramento In primo luogo, con una procedura non espressamente disciplinata dalla legge, ma indispensabile per l’effettuazione delle operazioni successive, mediante una diretta comunicazione tra gli uffici centrali circoscrizionali e l’ufficio centrale regionale, si individuano quali liste provinciali non hanno superato a livello regionale la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi e quali liste regionali che non hanno superato la soglia del 5 per cento. Questo la successione delle operazioni:

a) ciascun ufficio centrale circoscrizionale determina, distintamente per le liste provinciali e per le liste regionali, la cifra elettorale di ciascuna lista, cioè la somma dei voti validi ottenuti;

b) ciascun ufficio centrale circoscrizionale trasmette il relativo estratto del verbale all'ufficio centrale regionale e sospende le operazioni;

c) l'ufficio centrale regionale verifica quali liste provinciali hanno superato la soglia del 3 per cento e quali liste regionali quella del 5 per cento;

d) quindi l'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali l'elenco delle liste provinciali che hanno ottenuto una percentuale pari o superiore al 3 per cento di voti validi, ovvero che, pur avendo ottenuto una percentuale minore, risultano collegate ad una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento dei voti validi;

e) ciascun ufficio centrale circoscrizionale riprende quindi le operazioni eliminando dalle successive operazioni i voti delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento.


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