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28 marzo 2024

Treviso

Autonomia e indipendenza

Sandro De Nardi: i ritardi imbarazzanti della Regione Veneto

| Pietro Panzarino - Vicedirettore |

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Autonomia e indipendenza

TREVISO - Il referendum sull'indipendenza del Veneto, promosso da privati, ha sollevato diversi problemi, ampliati dall'emozione, che ha suscitato su vari piani, da quello politico a quello giuridico, da quello sociale a quello economico.

Ci interessa avviare una riflessione nel merito con un dibattito, già avviato da Oggitreviso, e che intendiamo proseguire.

Abbiamo intervistato Sandro De Nardi( in foto), Professore associato del Dipartimento di diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell'Università di Padova, che da tempo ha collaborato con la Regione Veneto come esperto.

1. Queste sono alcune categorie utilizzate per definire la capacità di un Ente di esercitare potere rispetto a una Istituzione sovraordinata: indipendenza, autonomia, federalismo..., quale categoria utilizza lo Statuto della Regione Veneto rispetto alla Costituzione e al Governo Nazionale?

Il nuovo Statuto regionale - che, va ricordato, è la più importante legge del Veneto, la sua "Carta fondamentale", quella che condiziona tutta l'azione regionale e che, tra l'altro, riconosce ai cittadini veneti una serie di diritti e richiede l'adempimento di certi doveri (che dovrebbero dunque essere adeguatamente conosciuti da parte di coloro che hanno la fortuna di abitare nelle nostre terre ...) - fa esplicito riferimento solo alle categorie dell'autonomia e del federalismo: di indipendenza non vi è alcuna menzione, anche perché la nostra Costituzione non lo permette. A quest'ultimo proposito va infatti sottolineato - anche per sgombrare il campo da alcuni equivoci - che l'art. 123 della Costituzione prevede che le Regioni si diano uno Statuto: che però deve (sottolineo: deve) essere "in armonia con la Costituzione", a pena di invalidità. Insomma, il Legislatore statutario del Veneto non aveva affatto ricevuto carta bianca dallo Stato centrale, non aveva cioè la facoltà di scrivere qualunque cosa nel nuovo Statuto: ma aveva il preciso compito di esercitare la sua potestà statutaria rispettando la lettera e lo spirito della Costituzione italiana, proprio perché il Veneto non è uno Stato sovrano ed indipendente, ma soltanto una Regione, un ente che pur godendo di un certo grado di autonomia - legislativa, amministrativa e finanziaria - fa parte sempre e comunque della Repubblica italiana. Se si scorre il testo della nostra Carta statutaria, si può facilmente constatare che il termine "autonomia" è ripetuto un sacco di volte: rappresentando addirittura la parola chiave attorno alla quale ruota tutto lo Statuto del Veneto; in estrema sintesi, possiamo qui limitarci ad evidenziare che le varie istituzioni della Regione (Presidente, Giunta, Consiglio ecc.) si sono solennemente impegnate a porre in essere politiche in grado di sfruttare e di valorizzare al massimo le varie forme di autonomia che la Costituzione e le leggi dello Stato già riconoscono al Veneto: e l'impegno in tal senso è stato preso anche a beneficio dei Comuni e delle Province che fanno parte della nostra Regione. Non solo. Difatti all'art. 3 dello Statuto fa capolino il concetto di federalismo, laddove si afferma testualmente che "La Regione persegue l’estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione": il che sta a significare che il Veneto non si accontenta dell'autonomia di cui già dispone, ma intende avviare una procedura concordata volta ad ottenere dal Parlamento italiano "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi di quanto prevede l'art. 116, terzo comma, della Costituzione; anche in tal caso non si mira certo all'indipendenza dall'Italia, bensì ad un rafforzamento della propria autonomia.

2. A partire da quando è iniziata la discussione sullo Statuto Veneto e dopo quanti anni è diventato Legge Regionale?

Sul punto va anzitutto rammentato che nel 1999 l'autonomia statutaria delle Regioni ordinarie - come il Veneto - è stata sensibilmente ampliata dal Parlamento italiano tramite l'approvazione di una importante riforma costituzionale: e nel 2000 l'allora Presidente del Veneto, Giancarlo Galan, fu uno dei primi presidenti in Italia a presentare alla stampa - anche nazionale - la bozza di un nuovo Statuto che la Regione sembrava intenzionata ad approvare alla svelta. Dopodiché a causa di dissapori politici l'iter legislativo vero e proprio per licenziare la nuova Carta statutaria del Veneto è formalmente iniziato con notevole ritardo: e una volta avviato è proseguito al rallentatore, tant'é che per ben due legislature (di durata quinquennale cadauna!) è miseramente naufragato in un nulla di fatto; soltanto durante la nona legislatura - che è iniziata nel 2010, ed è ancora in corso - il testo normativo é stato definitivamente approvato: per la precisione esso è contenuto nella legge statutaria regionale 17 aprile 2012, n. 1 (consultabile al seguente indirizzo: http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12st0001.html#Heading4). Insomma: il Veneto è stata purtroppo una delle ultime Regioni italiane ad approvare la propria Carta statutaria, cumulando un ritardo a dir poco imbarazzante nell'esercizio effettivo di quella che, dal 1999, rappresenta la massima forma di autonomia che le é riconosciuta; il che, è inutile nasconderlo, non rappresenta proprio un bel biglietto da visita da esibire a livello nazionale per una Regione che aspira addirittura a veder ampliata la propria autonomia ...

3. Come valuti il referendum sull'indipendenza sul piano giuridico?

Sul punto va fatta chiarezza. Quello che si è tenuto pochi giorni fa e che si è concluso con una presunta "Dichiarazione di indipendenza del Veneto" in Piazza dei Signori a Treviso, non è un referendum - né consultivo, né di indirizzo - ma un sondaggio, gestito privatamente (tramite il sito plebiscito.eu). Trattasi in altri termini di una mera raccolta di opinioni liberamente espresse sul tema da molti cittadini: sicché il risultato del cosiddetto "Plebiscito digitale" potrà assumere un valore politico, ma sotto il profilo giuridico-costituzionale é acqua fresca, non produce alcuna conseguenza concreta. Al contrario sarebbe un vero e proprio referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto quello che il Presidente della Regione, Luca Zaia, sarebbe chiamato ad indire qualora il Consiglio regionale approvasse nelle prossime settimane lo specifico progetto di legge che attualmente è all'esame della Prima Commissione (il cui testo è consultabile al seguente indirizzo: www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0342/1000_5Ftesto_20presentato.pdf).

4. L'indizione di questo referendum consultivo sarebbe in sintonia con quanto prevede lo Statuto del Veneto?

No, nella maniera più assoluta! Quella iniziativa, dal punto di vista giuridico si porrebbe apertamente in contrasto con lo Statuto e con le fondamenta stesse della Costituzione italiana. Sarebbe dunque una iniziativa illegittima, sotto molteplici profili: ed è davvero a dir poco illusoria e fuorviante l'invocazione delle regole del diritto internazionale sull'autodeterminazione dei popoli, non sussistendo minimamente i presupposti normativi e giurisprudenziali per poterle applicare nel caso di specie. Sempre a questo proposito, ho poi sentito più volte affermare - da parte di chi é viceversa convinto di poter invocare l'autodeterminazione dei popoli (spesso confondendola con l'autogoverno ...) - che il diritto internazionale prevarrebbe sempre e comunque sulla nostra Costituzione in base agli articoli 10 e 11. Ebbene, anche tale ultima conclusione, sotto il profilo giuridico, é profondamente errata: perché se è vero che il nostro ordinamento si adegua ed è aperto alle regole del diritto internazionale generalmente riconosciute e alle norme internazionali convenzionali (come quelle contenute in un Trattato), è altrettanto vero però che tale apertura non opera allorquando quelle regole mettono in discussione principi fondamentali o supremi del nostro Stato, come quello che è sancito all'art. 5, vale a dire l'unità e l'indivisibilità della Repubblica italiana. Insomma, c'è comunque un filtro, ci sono dei paletti all'ingresso in Italia delle regole internazionali: tant'é che, tanto per fare un esempio, pochi mesi fa il Tribunale di Firenze ha condivisibilmente sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma figlia della consuetudine internazionale - accertata dalla Corte internazionale di giustizia - nella parte in cui finisce per negare la giurisdizione italiana per le azioni risarcitorie relative ai danni da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich. Altro che prevalenza sempre e comunque delle regole internazionali!

5. Potrà avere delle conseguenze concrete sulla Regione Veneto l'eventuale indizione del referendum consultivo?

Beh, anzitutto la relativa legge verrebbe immediatamente impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale: ed è praticamente certo che verrebbe annullata, con la conseguenza che il referendum non si potrebbe concretamente tenere. Ma data la gravità dell'iniziativa non si può escludere che il Consiglio regionale venga sciolto d'autorità dal Governo e/o che il Presidente della Regione venga rimosso dalla sua carica per aver compiuto atti contrari alla Costituzione ai sensi dell'art. 126. D'altra parte, proprio il Veneto è già stato bacchettato due volte dalla Corte costituzionale per pregressi tentativi di indire un referendum consultivo: tentativi che peraltro non si spingevano, come oggi, sino al punto da chiedere ai veneti se erano favorevoli o meno alla trasformazione del Veneto in una Repubblica indipendente e sovrana. Se le istituzioni venete nelle prossime settimane decideranno di sfidare così apertamente i principi ed i precetti della nostra Costituzione, questa volta rischiano davvero grosso ...

pietro.panzarino@oggitereviso.it

 



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