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28 marzo 2024

Montebelluna

Affitti, novità per il canone concordato

Accordo depositato in Comune sottoscritto da associazioni edili e inquilini

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Affitti, novità per il canone concordato

MONTEBELLUNA - Le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, maggiormente rappresentative nella Provincia di Treviso, hanno rivisto ed aggiornato l'accordo territoriale per il Comune di Montebelluna, necessario per la stipula contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, in applicazione delle norme di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2017, che ha rinnovato la normativa relativa a tale tipologia di contratti.

 

Il nuovo accordo, che annulla e sostituisce tutti i precedenti, è stato sottoscritto da: CONFEDILIZIA Treviso, in persona del Presidente Marcello Furlan U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), in persona del Presidente Marzio Bolondi A.S.S.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari), in persona del Presidente Andrea Gatto CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), in persona del Presidente Ines Durante CONFABITARE (Associazione Proprietari Immobiliari), in persona del Presidente Francesco Marini S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari), in persona del Segretario Provinciale Alessandra Gava S.I.C.E.T (Sindacato Inquilini Casa e Territorio), rappresentato dal Sig. Danilo Marangon U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio), in persona del Responsabile Territoriale Sig. Tozzato Mario

 

I proprietari e gli inquilini di abitazioni, situate nel Comune di Montebelluna, saranno ora più incentivati nello stipulare contratti di locazione con il cosiddetto "canale agevolato", che permettono, ad entrambe le parti, di ottenere agevolazioni fiscali; naturalmente è sempre possibile stipulare contratti di locazione ad uso transitorio, anche per studenti universitari. Con questa firma – commenta il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero – si vanno a favorire tanto gli inquilini quanto i proprietari degli immobili. Già con il precedente accordo era stato introdotto un vantaggio significativo riguardo all'IMU. Ora, con l'aggiornamento dell'accordo, per chi decide di optare per la locazione a canone concordato altre agevolazioni vengono garantite. Al di là dei vantaggi economici, questa soluzione dà maggiore serenità psicologica a chi stipula contratti di locazione perchè garantisce un mercato calmierato”.

 

L'art. 8 della legge 431/98 prevede che, stipulando contratti di locazione con le caratteristiche dell'accordo raggiunto tra le locali organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, si usufruisca dei seguenti benefici: ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile; riduzione del 30% della base imponibile per l'imposta di registro; aliquota IMU ridotta (se il Comune lo ha deliberato), detrazioni Irpef per gli inquilini che appartengono a determinate fasce di reddito. Dall’1 gennaio 2016 IMU e TASI sono ridotte del 25%, relativamente agli immobili locati a canone concordato. Il proprietario/locatore che opta -viceversa- per l'applicazione della cedolare secca sul reddito derivante dalla locazione di immobili a canone concordato, versa un'imposta del 10%, anziché quella del 21% prevista per i contratti cosiddetti "liberi".

 

Il canone dei contratti “concordati” dovrà essere determinato tra valori, previsti nell'accordo, che tengono conto della zona dove è situato l'immobile, delle caratteristiche dell’immobile stesso, della data di costruzione o di effettuazione di interventi di ristrutturazione, completo restauro o manutenzione straordinaria dell’unità immobiliare; la superficie convenzionale dell'alloggio, calcolata sulla base di determinati parametri, andrà moltiplicata per il valore al metro quadrato per anno: nell’Area A (Centrale pregiata) dagli 86 ai 19 euro; nell’Area B (Semicentrale) dagli 81 ai 14 euro; nell’Area C (Periferica) da 74 ai 10 euro; sono previste percentuali di aumento o riduzione in caso di immobili situati in zone di pregio o di degrado; i valori massimi subiranno una maggiorazione del 10% per gli immobili in classe energetica A o B. Entro i valori minimo e massimo, che risulteranno dai calcoli di cui sopra, le parti contraenti concorderanno il canone di locazione.

 

L’importante novità, introdotta dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, riguarda l’obbligo di concordare il canone di locazione entro i valori minimo e massimo, fissati nell’accordo territoriale, anche per i contratti di natura transitoria, in quanto il Comune di Montebelluna risulta avere una popolazione di almeno 10.000 abitanti. Tale disposizione non si applica ai contratti di durata inferiore a 30 giorni, i cui canoni sono invece lasciati alla libera contrattazione tra locatore e conduttore. È stato fatto un buon lavoro, hanno dichiarato i rappresentanti delle associazioni firmatarie, frutto anche di un'esperienza maturata tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, che da decenni operano in Provincia, con un puntuale lavoro di dialogo e confronto, con l'obiettivo di tutelare gli interessi dei propri associati, alla luce anche della situazione economica e generale attuale.

 

È importante che proprietari e inquilini utilizzino questo canale per la stipula dei contratti di locazione, che permette di ottenere, agli inquilini un canone ridotto ed ai proprietari una sorta di compensazione con le agevolazioni fiscali. Tutti i contratti di locazione (agevolati, transitori e per studenti universitari), dovranno essere redatti utilizzando esclusivamente i tipi di contratto allegati al Decreto Ministeriale sopra richiamato. I contratti che saranno stipulati con l'assistenza, peraltro facoltativa, delle organizzazioni della proprietà e degli inquilini, garantiranno -inoltre- una minor conflittualità, come si è già riscontrato negli ultimi anni, riducendo il numero dei contenziosi. In base al nuovo decreto locatore e conduttore possono richiedere l’assistenza delle organizzazioni di categoria , affinché attestino la conformità del contratto rispetto all’accordo locale.

 

Analogamente, in caso di controversie, sarà possibile richiedere l’intervento di una commissione di conciliazione, formata dai rappresentanti di sindacati e associazioni, che troverà una soluzione entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Visto i ruoli che la legge di riforma delle locazioni abitative (n.431/98) attribuisce ai Comuni di favorire la promozione di accordi locali fra organizzazioni della proprietà e dell’inquilinato relativi al cosiddetto secondo canale dei contratti, ossia quelli fiscalmente agevolati, con canoni ridotti rispetto a quelli di mercato e quello di certificazione riconosciuto alle associazioni sindacali firmatarie degli accordi territoriali, quest’ultime ritengono opportuno che i Comuni riconoscano una aliquota agevolata per l’IMU/TASI per i contratti agevolati stipulati con l’assistenza delle stesse o muniti della relativa attestazione di conformità sottoscritta da dette associazioni. Proprietari e inquilini potranno rivolgersi alle rispettive associazioni e valutare le rispettive convenienze fiscali per tali tipologie contrattuali.

 



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