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A TREVISO AUTOVELOX "FUORI LEGGE"

I comitati dei consumatori annunciano azioni legali contro la Polizia locale
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Treviso - Dopo la battaglia contro i Photored, è guerra agli autovelox, posizionati irregolarmente, non adeguatamente segnalati agli automobilisti e in punti nascosti. Le associazioni che difendono i consumatori chiedono il sequestro dei congegni della Polizia locale di Treviso e l’annullamento di due multe per eccesso di velocità.

“La legge parla chiaro ed è quasi sempre è violata - spiega l’agguerrito Giorgio Marcon, coordinatore Tecnico del Coordinamento Nazionale per la Sicurezza a 360° e Consulente Tecnico Unione Nazionale Consumatori - Quando si vuole multare un automobilista per eccesso di velocità tramite il telelaser o autovelox, bisogna rispettare una serie di prescrizioni chiave. La prima, e fondamentale, è che l’automobilista deve sapere della postazione mobile di rilevamento della velocità".

Entro 4 km da ogni autovelox gli agenti sono tenuti a installare un cartello con le scritte “Attenzione rilevamento velocità D.L. n. 117/2007” oppure un tabellone luminoso variabile con le stesse scritte. Inoltre vicino alla postazione di rilevameno deve essere ripetuto il cartello (se vi è il cartello luminoso variabile) oppure deve esserci l'auto dei controllori con il lampeggiante acceso.
Ma c’è di più: le operazioni devono essere eseguite in sicurezza. E' vietato quindi dalla legge far sostare le auto vicino ad aiuole spartitraffico, bordi della strada, incroci.

“Dopo le centinaia di richieste d'aiuto per gli agguati subiti, come dimostrati da alcune foto fra le centinaia in nostro possesso, abbiamo deciso – annuncia Marcon - di scendere in campo, in primis la sicurezza, ma anche per non ledere i diritti degli cittadini”.

Anche il ministro Matteoli in una recente interrogazione scritta n. 4/00394 risponde: Per quanto concerne l'imposizione, da parte degli enti proprietari di strade, di limiti di velocità localizzati diversi da quelli massimi sanciti dall'art. 142, comma 1, del Codice, non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza, si rinvia a quanto esposto dalla direttiva ministeriale del Ministero delle infrastrutture del 24 ottobre 2000 «Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

“Nella realtà, invece, - sostiene Marcon - è il far west. Gli agenti usano l’autovelox come uno strumento di potere, una sorta di pistola in un saloon privo di regole. È la legge dell’imboscata. Nascosti dietro a muri. Fanno sostare le auto in zone di curve pericolose. Attendono pochi centimetri dopo l’ingresso in città, per multare subito al massimo, con il limite dei cinquanta chilometri orari. Il fenomeno è nazionale”.

Per contrastare questo fenomeno il Coordinamento Nazionale per la Sicurezza a 360° e l'Unione Nazionale Consumatori hanno deciso il via ad alcuni ricorsi pilota contro la polizia locale di Treviso, che nei passati giorni ha multato diversi automobilisti al confine tra Treviso e Castagnole.  Dal punto di vista penale  sarà depositata anche istanza di sequestro degli autovelox della polizia locale di Treviso perché si ipotizza siano stati usati in maniera difforme rispetto al loro uso legale. Sarà poi inviata una lettera al Ministero per chiedere spiegazioni sulle continue violazioni in ambito di autovelox.

“In quel caso – segnala Marcon - l’autovelox era nascosto all’ingresso di una azienda, nei pressi di un muretto e invisibile. Il cartello che doveva segnalare la presenza dei vigili forse c’era. Di certo, non è stato visto dai multati e quindi non era ben visibile".

"Per far fermare le auto multate – sottolinea Marcon - gli agenti dovevano attraversare la strada, magari rischiando di venir investiti da chi procedeva nell’altro senso, per poi far parcheggiare sull’erba, sulla loro destra, i veicoli, a pochi millimetri dalla carreggiata. Nessun cartello luminoso, nulla nel punto in cui le auto venivano fatte fermare. Il tutto per motivi non chiari: la zona è industriale, non ci sono abitazioni e il tratto è composto da parecchie curve, raramente si superano i 70 chilometri all’ora".

 

Autore: laurat
Data di pubblicazione: 04-08-2009
Data ultima modifica: 04-08-2009

Cosa dicono i lettori

Anonymous // 04/08/2009 11:08
che sia il modo corretto di risolvere il problema?

Il codice della strada indica chiaramente che il limite MASSIMO di velocità nei centri abitati è di 50kmh. Tutti i centri abitati hanno sempre il cartello che segnala il limite al loro ingresso. Quindi gli automobilisti sono sempre chiaramente informati dei limiti. Voler vanificare i controlli con regolamenti assurdi significa solo far diminuire i già pochi accertamenti sulle strade. In una società civile ci sono sia obblighi che doveri, ricordiamocelo.

TV // 05/08/2009 08:08
Oltre metà dei limiti sono

Oltre metà dei limiti sono IRRISPETTABILI, come chi li impone. http://www.trevisoeasy.it/public/trevisoblog/?p=160#more-160

Anonymous // 04/08/2009 14:08
E' proprio per questo, un

E' proprio per questo, un pubblico ufficiale, ha l'obbligo di far rispettare le leggi dello stato italiano, ma prima le deve rispettare pure lui.
Si legga attentamente, le dichiarazioni del Ministro Matteoli, e la Direttiva del 24-10-2000 forse, capirà le proteste.
Di certo, non vuol dire che i controlli non devono esserci, ma devono essere eseguiti in conformità alla legge, privi di inganno, l'inganno è truffa, e la truffa perpretata dalla PA è ancor più grave.
E poi, i segnali stradali, sono stati modificati in assenza di legittimità del CDS , si rimanda le spiegazioni contenute nella risposta del Ministro Matteoli e Direttiva del 24-10-2000: Per quanto concerne l'imposizione, da parte degli enti proprietari di strade, di limiti di velocità localizzati diversi da quelli massimi sanciti dall'art. 142, comma 1, del Codice, non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza, si rinvia a quanto esposto dalla direttiva ministeriale del Ministero delle infrastrutture del 24 ottobre 2000 «Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione». In particolare, il paragrafo 5.1 richiama l'attenzione sull'esigenza di valutare attentamente la necessità di imporre limitazioni localizzate, facoltà peraltro prevista dall'art. 142, comma 2, del Codice. Detta esigenza deve scaturire da carenti caratteristiche permanenti dei tratti stradali interessati e non da particolari condizioni ambientali che si possono presentare solo occasionalmente e rispetto alle quali è obbligo dei conducenti di adeguare la velocità, ai sensi del comma 1 dell'art. 141 del Codice, salvo, se del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il rispetto di esistenti direttive. La presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall'imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è confutata dal fatto che divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente disattesi dando luogo, altresì, ad una diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e all'irrogazione di sanzioni che talvolta non hanno un reale fondamento. Si evidenzia tuttavia che, a seguito dell'obbligo generalizzato di segnalamento delle postazioni di controllo, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b , del decreto-legge n. 117 del 2007 convertito dalla legge n.160 del 2007, il fenomeno lamentato si è notevolmente ridimensionato. Per quanto riguarda gli episodi lamentati dagli interroganti, essi discendono direttamente dalla conclamata inadempienza di alcune amministrazioni comunali che hanno puntualmente disapplicato sia l'art. 11, comma 1, lett. a, del Codice appaltando illegittimamente a privati la gestione del servizio di polizia stradale relativo all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione, sia l'art. 208, comma 4, del Codice devolvendo la prevista quota alla fornitura di tale servizio e non, come prescritto, alla semplice fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale.

La Sentenza della Cassazione Civile, sez. II, 17 novembre 2006, n. 24526, pone fine ad un dubbio interpretativo sorto sull'applicazione dell'art. 4, 1° comma D.L. 121/02 (convertito con modificazioni dalla L. 168/02) il quale dispone che sulle "autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A e B, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati a rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 C.d.S. e art. 148 C.d.S.. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2 citato decreto legislativo, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto, ai sensi del comma 2. 3."

Dalla circolare del Prefetto di Roma Prot. n. 19333/2007 al punto " C " che recita:
c) Informazione all'utenza "deve essere fornito all’utenza, in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della contestazione"
“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,......."
“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Statoâ€.

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