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28 marzo 2024

TRAVOLTO SULLE STRISCE PEDONALI, AUTOMOBILISTA ASSOLTO

Categoria: Altro -

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Avv. Luigi Maschio | commenti |

Non sempre l’automobilista è in torto se investe il pedone sulle strisce pedonali. Questo è ciò che sono riuscito a dimostrare nell’interesse della mia assistita che, proprio malgrado, aveva investito un pedone sulle strisce pedonali.

La signora, in una giornata di pioggia molto ventosa, in prossimità di un incrocio ed alla presenza di un vigile urbano, si vedeva improvvisamente attraversare la strada da un pedone che, sbucando da dietro un furgoncino, non si accertava di avere il passaggio libero.

La mia assistita, in detta occasione, nulla poteva fare per evitare l’impatto con il pedone comparsole repentinamente davanti quando ormai la distanza del veicolo rendeva l’urto in concreto inevitabile, considerando lo spazio-tempo disponibile all’arresto del mezzo che, comunque, procedeva a velocità particolarmente moderata date le condizioni atmosferiche e le circostanze del luogo.

Laddove il pedone, in assenza di visibilità, attraversi la strada improvvisamente, senza accertare il sopraggiungere di automezzi che non potrebbero in alcun modo evitare l’impatto, tiene una condotta colposa idonea ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al conducente investitore.

Ciò, in quanto, la condotta posta in essere dal pedone si configura come un evento del tutto eccezionale, non previsto né prevedibile per l’automobilista (investitore) che abbia, invece, mantenuto un comportamento diligente alla guida.

Accogliendo le mie argomentazioni, il Giudice di Pace di Conegliano ha annullato il verbale emesso dalla Polizia Locale nonché il provvedimento di sospensione della patente emesso dalla Prefettura a carico della mia assistita.
Invero, il Giudice di Pace di Conegliano ha accertato come il pedone avesse attraversato la strada, speditamente e “a testa bassa”, sulle strisce pedonali senza controllare se alla propria destra sopraggiungessero delle automobili, nonostante la visuale impedita dalla presenza di un furgone, rendendo con tale condotta, inevitabile l’evento. Condividendo gli assunti dello scrivente legale, quindi, il Giudice di Pace, ha accolto il ricorso promosso dalla mia assistita, ritenendo che la condotta del pedone fosse da sola sufficiente a determinare l’evento.

La motivazione della sentenza in commento è la seguente: «il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone, ma occorre che la condotta di quest’ultimo configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (art. 41, secondo comma, c.p.), e che ciò può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservare, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile».



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