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29 marzo 2024

Terremoto Cap I

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Remo Serafin | commenti |

 

 

Questo post ripropone, con qualche aggiornamento, l’argomento sulla sicurezza degli edifici, già trattato nel post “Terremoto e cronaca 2” pubblicato qualche mese fa dove, a margine delle notizie prettamente tecniche, avevo raccontato anche un episodio di arroganza e di supponenza, citando pure i nomi degli interessati, creando una certa agitazione presso un ufficio secolare della Curia di V.V. e anche nella redazione di OT, che ha provveduto “ex abrupto” alla censura dello scritto, senza neanche preventivamente avvisare il sottoscritto.

 

Dire il peccato e non il peccatore per non creare turbative, è una forma di omertà ipocrita e ambigua, con l’unico risultato che il lettore rimane nel dubbio che si tratti della solita storiella inventata e non un fatto realmente accaduto, e nello scrivere quel post, escluse le azioni penali, mi ero avvalso del solo diritto di critica”, regolato da un apposito articolo del c.p., e ribadito anche in una recente pronunciazione della Corte di Cassazione che recita: “deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio di tale diritto, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità”.

 

Se la notizia da me riportata non fosse stata vera, quelli che si sono offesi, invece di andare a piangere nella redazione di OT,  avrebbero potuto  difendersi nelle sedi opportune per il reato di “diffamazione a mezzo stampa” (il presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica è la verità del fatto  posto a fondamento della critica).

 

Chiudendo questo argomento farraginoso, cavilloso e fuori tema,  la prossima volta per non scontentare la redazione di OT ma anche quelli che -se fai i nomi, perché hai fatto i nomi; se non fai i nomi, perché non hai fatto i nomi- ho deciso che non metterò più i nomi, ma solo i cognomi.

 

Però qualche risultato è stato raggiunto, tanto che l’argomento “terremoto” occupa la prima pagina dell’ultimo numero de “l’Azione”,  settimanale della diocesi di Vittorio Veneto, con un titolo a caratteri cubitali “Ecco il sisma bonus. E il terremoto fa meno paura”,  che si poteva scrivere anche al contrario: “Siccome il terremoto fa paura. Ecco il sisma bonus”.

 

Le pagine interne sostanzialmente  sono la pubblicità di un convegno, che si terrà proprio questa sera (22 febbraio 2018), sull’applicazione della detrazione fiscale  a seguito dell’introduzione del  “sismabonus”, che sarà in vigore almeno fino al 2021, con detrazioni dal 50 all’85% per le spese sostenute al fine di adeguare gli immobili alle misure antisismiche, in analogia alle detrazioni esistenti per i lavori di manutenzione straordinaria, contenimento dei consumi energetici,  acquisto mobili, ecc.

 

Nel caso specifico le disposizioni  sono  zavorrate da incomprensibili incongruenze tendenti a limitarne l’applicazione; per esempio il Ministero dell’Interno ha di recente emanato una nota secondo la quale sono finanziabili solo gli interventi di messa in sicurezza degli edifici ma non i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla verifica della loro vulnerabilità sismica, operazione che deve essere fatta a priori, in modo scientifico, completamente a carico del committente, il cui risultato, alla fine, potrebbe anche determinare l’impossibilità tecnico-economica di esecuzione.

 

A pensare male degli altri si fa peccato ma spesso ci si indovina.

Ho il sospetto che il convegno, a pochi giorni dalle elezioni, sia una specie di passerella pre-elettorale  per qualcuno. Questo perché l’altro ieri (20 febbraio) è stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2018), che contengono le regole di riferimento per la realizzazione delle nuove strutture e per l'adeguamento di quelle esistenti (le precedenti norme erano ferme da 10 anni essendo state pubblicate nel 2008).

 

L’entrata in  vigore è prevista a 30 giorni dopo la pubblicazione, cioè il prossimo 22 marzo 2018, ammesso che siano disponibili  per tale data altri due  documenti tecnici fondamentali, cioè la circolare applicativa con le “Istruzioni sulle NTC 2018” e le “Appendici agli Eurocodici 2018”, documenti che risultano essere ancora in itinere e senza i quali le nuove norme non sono applicabili (qualche saputello dice che si può fare senza).

 

Il nuovo testo contiene tra l’altro,  3 importanti novità:

 

  1. semplificazione delle regole sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti: i parametri previsti per l'adeguamento dei fabbricati vecchi non saranno, in alcune situazioni, gli stessi che la legge indica per i nuovi;

 

  1. interventi di miglioramento localizzati (che non riguardano nel complesso la struttura): nel momento in cui si effettua la messa in sicurezza, bisognerà rispettare dei livelli minimi, che finora non esistevano. Gli standard mutevoli a seconda della tipologia di edificio, saranno più elevati nelle situazioni più delicate, ad esempio per le scuole;

 

  1. materiali utilizzati ad uso strutturale: il capitolo 11 delle nuove NTC contiene i coefficienti che permettono di determinare le caratteristiche degli elementi portanti di tutti gli edifici.

 

Abbiamo atteso 10 anni, non si poteva aspettare un altro mese per il convegno, e vedere cosa introdurrà di nuovo la circolare esplicativa?

 

Perché dunque questa fretta (pre-elettorale) quando tutti, in particolare gli addetti ai lavori, erano a conoscenza della prevista data di pubblicazione delle nuove NTC?

 

Comunque sia, è sempre utile mantenere viva l’attenzione  sul “rischio sismico” perché pure essendo noto  che la totalità del territorio italiano è “zona sismica”, dopo qualche tempo dall’ultimo evento significativo, l’argomento tende a ritornare lentamente ma inesorabilmente nel dimenticatoio mediatico fino alla prossima scossa che ci coglierà all’improvviso, increduli come fosse la prima volta che accade.

 

Parafrasando un pensiero del sociologo Julien Freund: “non si può essere tanto ingenui da credere di non avere nemici, solo perché non ne vogliamo avere”,  bisogna prendere atto che, indipendentemente dalla nostra volontà,  prima o poi il terremoto ci colpirà, e l’unica difesa seria è rappresentata dalla prevenzione, cioè la sicurezza delle abitazioni, dei fabbricati pubblici e delle infrastrutture strategiche, piuttosto che sperperare fondi per mantenere in piedi inutili carrozzoni, per impiantare,  a posteriori, tendopoli, baraccopoli e prefabbricati, con le relative raccolte fondi via telefono delle quali poi non si saprà nulla.

 

Senza entrare nei dettagli, la classificazione degli interventi  prevista dalle nuove NTC 2018, Cap. 8, paragrafo 8.4, prevede che negli edifici esistenti in classe d’uso IV e per quelli in classe d’uso III di tipo scolastico, sarà  obbligatorio raggiungere un livello di sicurezza sismico pari al 60% di quello richiesto per l’adeguamento.

 

Non ho certo intenzione di dettare l’agenda alla redazione del settimanale diocesano, ma dato che ha concesso completamente le prime 3 pagine  al  “sismabonus” (molto spazio rispetto ad una qualunque pubblicazione tecnica), avrebbe potuto inserire almeno un trafiletto “pro domo sua”  sul quasi completo disinteresse delle istituzioni riguardo la situazione delle scuole  materne parrocchiali, che pure essendo “private” assolvono ad una funzione di pubblica utilità in particolare nei piccoli comuni dove tale servizio statale è assente.

 

Per le scuole statali sono già stati stanziati cospicui finanziamenti, ed altri ne sono in arrivo, sia per l’adeguamento e per la ricostruzione di nuove strutture, mentre alle scuole private in particolare per le scuole materne parrocchiali sono riservate solo le briciole, a discrezione della Regione di appartenenza.

 

Se consideriamo che a livello nazionale solo lo 0,1%  delle scuole materne parrocchiali risulta  costruito secondo criteri antisismici, queste strutture, se non si procede all’adeguamento sismico, rischiano la chiusura o il sequestro preventivo,  nel caso dovesse essere applicata (come dovrebbe) la recente sentenza n.190/2018 della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso della Procura di Grosseto nei confronti di un sindaco, indagato per omissione di atti di ufficio per non avere chiuso un plesso scolastico per il quale esisteva il “certificato di non idoneità sismica”, redatto ancora con la vecchia normativa del 2008 (!) (continua)



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