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28 marzo 2024

A registrare le telefonate si rischia la galera?

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Avv. Luigi Maschio | commenti |

Quante volte ti sei chiesto se è possibile ed è lecito registrare una telefonata all’insaputa del tuo interlocutore?

Quante volte lo hai fatto temendo di subire una denuncia o di incorrere in qualche sanzione penale?

In realtà registrare una telefonata o una conversazione delle quali si è parte non costituisce reato, né comporta alcuna violazione della privacy.

Secondo la Cassazione, infatti, la registrazione è soltanto il trasferimento su supporto digitale di una conoscenza che già ci appartiene attraverso l’uso dei sensi.

Frequente è l’utilizzo della registrazione di una conversazione nell’ambito di un processo al fine di provare un proprio diritto, come spesso accade nell’ambito di un procedimento di separazione dei coniugi o di divorzio, oppure in una causa di lavoro o in un processo penale.

In casi come questi, infatti, la produzione in giudizio di una registrazione equivale alla produzione documentale, trattandosi di “documentazione di un dialogo”.
Ciò che, invece, può costituire reato è un’indebita utilizzazione di tale registrazione.


La registrazione di una conversazione lecita, infatti, può essere liberamente utilizzata senza incorrere in alcuna violazione soltanto qualora sussista il consenso di coloro che hanno preso parte a tale conversazione oppure la divulgazione avvenga per far valere un proprio o un altrui diritto. Soltanto in tali casi, infatti, la divulgazione della conversazione non comporta una violazione dell’altrui privacy.

Si rientra, invece, nell’ambito di una intercettazione telefonica, nel caso in cui venga registrata una conversazione altrui da soggetto non presente e, quindi, del tutto estraneo alla stessa.
L’intercettazione telefonica o ambientale costituisce attività di per sé illecita, salvo il caso in cui la stessa sia stata autorizzata dall’Autorità Giudiziaria con provvedimento motivato, visto che tutti i soggetti intercettati sono all’oscuro di essere registrati da persona di cui ignorano la presenza.
Tali concetti sono stati anche di recente ribaditi dalla Cassazione Penale nella sentenza n. 24288 del 10.06.2016.



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