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29 marzo 2024

Omicidio stradale, la nuova fattispecie di reato

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Avv. Luigi Maschio | commenti |

Contrariamente a quanto si è portati a pensare, accusato di omicidio stradale non è soltanto colui che cagiona la morte di qualcuno a causa della propria guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica.

Il legislatore ha previsto una ipotesi base in cui il soggetto che provochi, colposamente, la morte di una persona, con violazione di una qualsiasi delle norme sulla circolazione stradale, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è da 5 a 10 anni di reclusione se la fattispecie base viene commessa da colui che ha cagionato la morte di taluno ponendosi colposamente alla guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso tra lo 0,80 g/lt e l,50 g/lt. Se, tuttavia, alla guida vi sono conducenti di veicoli a motore che esercitino l'attività di trasporto di persone o di cose, rientranti nelle categorie previste dalla legge, allora la pena è della reclusione da 8 a 12 anni.

Alla stessa pena soggiacciono anche le condotte di chi provochi un sinistro mortale superando il limite di velocità nella misura del doppio rispetto a quanto consentito e comunque oltre i 70 km/h se in una strada urbana; superando di 50km/h la velocità massima consentita se in strada extraurbana; attraversando un incrocio col rosso semaforico; guidando contromano, effettuando sorpassi o inversioni non consentiti.

La pena più grave, vale a dire la reclusione da 8 a 12 anni se tale sinistro mortale è cagionato da colui che si è messo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore allo 1,50 g/lt. Questa fattispecie, peraltro, era già prevista dall’art. 589 c.p., che, tuttavia, prevedeva una pena inferiore (da 3 a 10 anni).

Occorre sapere, inoltre, che le pene sopra richiamate sono aumentate se colui che si pone alla guida non è munito di patente (o gli era stata in precedenza sospesa o revocata) oppure se conduceva un veicolo di sua proprietà senza assicurazione.

È prevista anche una circostanza aggravante ad effetto speciale per colui che fugge dopo l’incidente che ha cagionato l’omicidio stradale (cioè la pena è aumentata da un terzo a due terzi che non potrà essere, comunque, inferiore a 5 anni).

Il legislatore, ad ogni buon conto, ha tenuto in considerazione anche la circostanza che l’evento morte non sia in conseguenza esclusiva dell’azione od omissione del colpevole. Invero, laddove vi sia un concorso di colpa con l’azione o l’omissione della vittima o di altre persone, il colpevole potrà beneficiare di una riduzione di pena fino alla metà.

Gioverà anche sapere che per l’omicidio stradale il termine di prescrizione è stato raddoppiato e vi è arresto obbligatorio in flagranza per l’ipotesi di reato più grave.

Quanto, infine, alla sanzione accessoria della revoca della patente per i casi di omicidio stradale, ai sensi dell’art. 222 del C.d.S., il colpevole non potrà conseguire nuovamente la patente di guida se non sono trascorsi un certo numero di anni dalla revoca. Vale a dire:

  • 5 anni per l’ipotesi base prevista dal primo comma dell’art. 589 bis c.p.
  • 10 anni per le ipotesi in cui il colpevole abbia cagionato il sinistro mortale superando il limite di velocità nella misura del doppio rispetto a quanto consentito e comunque oltre i 70 km/h se in una strada urbana; superando di 50km/h la velocità massima consentita se in strada extraurbana; passando col semaforo rosso; guidando contromano, effettuando sorpassi (o inversioni) non consentiti
  • 15 anni in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato si alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.


Questi termini sono ulteriormente aumentati se colui che ha commesso il fatto era già stato condannato per guida in stato di ebbrezza o se non presta soccorso alla vittima o si dà alla fuga dopo il fatto.

Insomma, escludendo i casi di coloro che si pongono alla guida con i riflessi già “indeboliti” dall’uso di alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope, ogni minima distrazione può costarvi anni di carcere e la vita di qualcuno.



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