28 marzo 2024
Avv. Luigi Maschio | commenti |
Non dubito che più di qualcuno sarà entusiasta dell’orientamento che la Corte di Cassazione sembra aver preso in merito al diritto al mantenimento dell’ex coniuge.
Recentemente, infatti, con l’ordinanza n°14244/2016, la Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla donna che in appello si era vista togliere l’assegno riconosciutole da Tribunale e ciò perché:
- quest’ultima, pur potendo lavorare, non si impegnava a trovare un impiego;
- la stessa conviveva stabilmente con un altro uomo che poteva fornirle un sostegno economico.
La Corte di Cassazione, dunque, mantiene l’orientamento adottato in un’altra precedente pronuncia relativa ad un caso analogo a questo.
Invero, con la sentenza n°11870/2015, la Suprema Corte aveva rigettato il ricorso della moglie affermando che «per poter valutare la misura in cui il venir meno dell’unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore».
Nel caso di specie, i Giudici avevano affermato che la Signora era «dotata di capacità lavorativa», ma non aveva fornito prova della «impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio».
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