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28 marzo 2024

Montebelluna

Montebelluna, auto più inquinanti fuori dal centro

Dal 1° gennaio cambia la circolazione in città in caso di superamento dei livelli di pm10

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Smog

MONTEBELLUNA - Dal 1° gennaio cambiano le regole per la circolazione viaria in centro. Le modifiche alla circolazione degli autoveicoli in città sono state introdotte con apposita ordinanza già firmata dal sindaco ed in via di pubblicazione nel rispetto del Nuovo Accordo di Programma Bacino Padano (Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte), recepito dalla Regione Veneto con la D.G.R. n. 836/2017 (in risposta a due procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea), che prevede misure per il miglioramento della qualità dell’aria.  Si tratta di misure che dovranno essere adottate dai Comuni con oltre 30mila abitanti entro il 1° ottobre del 2018 ma che l’amministrazione comunale ha deciso di introdurre fin dall’inizio del nuovo anno. Per un’azione coordinata e congiunta, le azioni riguarderanno trasporti, combustione di biomassa per il riscaldamento civile ed agricoltura. Pertanto a partire dal prossimo anno interverranno delle limitazioni alla circolazione degli automezzi – oltre che per quanto riguarda le combustioni all’aperto ed il riscaldamento degli edifici - a seconda del livello di allerta stabilito in base al grado di inquinamento atmosferico misurato da Arpav nella stazione di rilevazione di Conegliano che avranno validità per l’area del centro città evidenziata nella cartina. Le limitazioni saranno valide dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

 

 “Introdurre queste misure è oggi un obbligo definito dal nuovo Accordo di Programma Bacino Padano - spiega il sindaco Marzio Favero -. Abbiamo cercato di dare questi nuovi indirizzi nell'ambito cittadino usando il buon senso per non penalizzare i soggetti che possono essere nell'impossibilità di sostituire il proprio mezzo di trasporto. Fatte le opportune riflessioni con il Comandante della Polizia locale, Stefano Milani, ed il responsabile dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Viabilità si è deciso che le limitazioni varranno all'interno delle aree in cui è vietata la circolazione dei mezzi pesanti. Nella sostanza i mezzi Euro 1 ed Euro 2 saranno invitati a fare l'anello più esterno al centro cittadino percorrendo l'asse via Galilei, Sansovino, Santa Caterina. Da notare che la possibilità di parcheggiare in largo X Martiri e nel parcheggio Sansovino consentirà comunque a tutti di avvicinarsi al Centro. D'altra parte si tratta di norme contro l'inquinamento da pm10 che nascono dal fatto che vi sono stati sforamenti negli anni scorsi nel periodo invernale. Si tratta di una misura che è stata adottata su disposizione della Regione veneto che ha da una parte valore pratico e dall'altro un valore simbolico importate. L'ordinanza contiene anche le limitazioni relative all'uso del riscaldamento e condizionamento anche nelle abitazioni private e negli uffici, in particolare per quanto attiene l'uso di biomasse. Dobbiamo pensare ad un futuro diverso con auto elettriche e case in classe energetica A o B”.

 

“In anticipo rispetto a questo richiesto - afferma l'assessore all'Ecologia Elzo Severin - anche Montebelluna dal 1° gennaio si adegua alle nuove misure per contenere l'inquinamento che obbligatoriamente dovranno essere introdotte entro ottobre prossimo. Sono previsti tre diversi livelli di allerta definiti – nessuna, 1, e 2 – in base al superamento dei valori limite di pm10 con differenti limitazioni caso per caso. I vari punti di accesso al centro cittadino – oggetto di limitazione in caso di sforamento – saranno contraddistinti da appositi cartelli informativi in modo da avvisare i conducenti delle limitazioni. Inoltre è prevista l'installazione nei punti strategici di accesso al centro dieci pannelli a messaggio variabile che adegueranno in tempo reale gli avvisi relativi alla circolazione nel caso in qui i limiti dell'inquinamento vengano sforati”.

 

In caso di violazione delle regole sono previste delle sanzioni: la circolazione nell’area di divieto da parte dei veicoli inquinanti comporterà la sanzione amministrativa di 164,00 euro, ridotta a 114,80 euro se pagata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (solo per la prima violazione). In caso di reiterazione nel biennio è prevista anche la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Riguardo le combustioni, la violazione commessa in ambito urbano comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 150,00 euro prevista dal Regolamento di Polizia Urbana, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. Per le altre violazioni è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

 

Questi i livelli di allerta previsti.

 

NESSUNA ALLERTA – verde

Se non c’è alcun superamento dei valori limite di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10. In questo caso vanno rispettate le seguenti regole-base:

DIVIETO DI COMBUSTIONI ALL’APERTO (ANCHE IN AMBITO RURALE)

 

Eccezioni

• in caso di obbligo di combustione per disposizioni regionali con finalità antiparassitaria;

• in caso di nidi di processionaria del pino (Thaumatopea pityocampa), che danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere;

• in caso di materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D.lg.152/06, mediante attività di abbruciamento effettuata esclusivamente nel luogo di produzione, solo nei mesi da aprile a settembre e solo nei giorni non festivi, previa comunicazione al Comune;

• in caso di tradizionali falò dell’Epifania organizzati esclusivamente da associazioni, comitati di quartiere, parrocchie nel mese di gennaio 2018, con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, previa comunicazione al Comune di Montebelluna.

 

OBBLIGO DI SPEGNERE I MOTORI DEI SEGUENTI MEZZI: • autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e veicoli merci durante le fasi di carico - scarico, in particolare nelle zone abitate, eccetto i veicoli frigoriferi per il trasporto di merci deperibili; • veicoli fermi nell’attesa dell’apertura delle barriere dei passaggi a livello, eccetto i veicoli frigoriferi; • mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

 

CIRCOLAZIONE E' vietata la circolazione per i motoveicoli a 2 tempi di classe euro 0 e autoveicoli a benzina euro 0, 1 e autoveicoli diesel euro 0, 1 e 2, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30, salvo le esclusioni (il dettaglio delle eccezioni è elencato nel sito internet del Comune www.comune.montebelluna.tv.it).

 

OBBLIGO DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI In particolare:

• è vietato climatizzare gli spazi complementari alle abitazioni (box garages, cantine, ripostigli, depositi...);

• ridurre di 1 grado centigrado il valore della temperatura ambiente, nel periodo di accensione degli impianti, rispetto alle temperature fissate dall’art. 3 - valori massimi della temperatura ambiente, di cui al d.p.r. 16/04/2013 n.74.

 

LIVELLO DI ALLERTA 1 - arancio

Viene attivato se per quattro giorni consecutivi viene superato il valore limite di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata lunedì e giovedì. In questo caso, oltre alle regole base, vanno rispettate le seguenti limitazioni:

 

CIRCOLAZIONE

Oltre alle limitazioni indicate nella Nessuna Allerta (verde), nei medesimi orari (nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30) non potranno circolare: • le autovetture private di classe emissiva fino a Euro 4 diesel (compreso); • i veicoli commerciali di classe emissiva fino a Euro 3 diesel (compreso). SOSTA è vietato per tutti i veicoli sostare con il motore acceso.

 

RISCALDAMENTO

è vietato l’utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016.

 

COMBUSTIONI

Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi di artificio, scopo intrattenimento, ecc.), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

 

AGRICOLTURA

E' vietato lo spandimento dei liquami zootecnici.

 

LIVELLO DI ALLERTA 2 - rosso

Viene attivato se per dieci giorni consecutivi viene superato il valore limite di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata lunedì e giovedì.

 

In questo caso, oltre alle regole-base e quelle per il livello di allerta 1 (arancione) vanno rispettate le seguenti limitazioni:

CIRCOLAZIONE

Oltre alle limitazioni indicate nella Nessuna Allerta (verde) e nella Allerta 1 (arancio), nei medesimi orari (nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30) non potranno circolare i veicoli commerciali fino alla categoria euro 4 (compreso).

RISCALDAMENTO

E' vietato l’utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n.1908/2016.

 


| modificato il:

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