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19 aprile 2024

Treviso

"Legge Rosato": il nuovo sistema elettorale

La Camera approva con 375 voti favorevoli e 215 contrari

| Pietro Panzarino - Vicedirettore |

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| Pietro Panzarino - Vicedirettore |

TREVISO - La nuova legge elettorale è stata approvata in prima lettura da parte della Camera con il consenso della maggior parte delle forze presenti in Parlamento (favorevoli 375, contrari 215), di maggioranza e di opposizione, che hanno lavorato insieme, trovando punti di convergenza.

In questo momento, di fatto, non c’erano altre alternative a questo metodo, perché qualsiasi soluzione diversa non avrebbe avuto i voti necessari per essere approvata e si sarebbe corso il rischio di andare a votare con le leggi sopravvissute alle sentenze della Corte Costituzionale.

Sintetizzando, la nuova legge elettorale è un sistema elettorale misto, identico per le due Camere. 232 deputati alla Camera e 116 senatori sono eletti in collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l'assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale, nell'ambito di collegi plurinominali.

Le soglie di sbarramento sono del 10% per le coalizioni e del 3% per le liste.

Nell’ambito delle coalizioni non contano i voti apportati da liste sotto la soglia dell'1%, per evitare il proliferare delle cosiddette “Liste civetta”.

I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale e i partiti coalizzati presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

L’elettore esprime un unico voto, che vale per una lista proporzionale bloccata corta (da 2 al massimo 4 nomi di candidati sulla scheda e, quindi, conoscibili) in una circoscrizione plurinominale e per il candidato nel collegio uninominale.

Dal punto di vista della rappresentanza il sistema adotta quindi una soluzione di tipo europeo (liste bloccate corte e collegi uninominali maggioritari).

Se più liste sono collegate in una coalizione ad un medesimo candidato uninominale e l’elettore vota solo il candidato nel collegio, i voti così espressi sono spalmati pro-quota tra le liste proporzionali secondo le opzioni già espresse dagli altri elettori.

 

UN SISTEMA ELETTORALE MISTO CON SOGLIA DI SBARRAMENTO AL 10% PER LE COALIZIONI E AL 3% PER LE LISTE.

Il testo approvato definisce un sistema elettorale misto, in cui il territorio nazionale è articolato, per quanto riguarda la Camera, in 28 circoscrizioni e ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali.

Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio di ciascuna regione.

 

CAMERA.

I 630 deputati sono eletti con queste modalità:

a) 232 con sistema maggioritario, dove vince chi ottiene più voti nei collegi uninominali (231 collegi uninominali – che comprendono 6 del Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, 2 del Molise – cui si aggiunge 1 collegio uninominale in Valle D’Aosta);

b) 386 con sistema proporzionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento;

c) 12 eletti nella circoscrizione estera.

 

SENATO.

I 315 senatori sono eletti con queste modalità:

a) 116 con sistema maggioritario, dove vince chi ottiene più voti nei collegi uninominali (che comprendono 6 collegi uninominali del Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, 1 collegio uninominale in Valle D’Aosta);

b) 193 con sistema proporzionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento;

c) 6 eletti nella circoscrizione estera.

Le liste possono coalizzarsi per sostenere un unico candidato nel collegio uninominale, ma tali coalizioni devono essere omogenee sul piano nazionale.

Le soglie di sbarramento sono del 3% per le liste singole su base nazionale e del 10% su base nazionale per le coalizioni (e del 3% per le liste infra-coalizione nel caso in cui la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%); per le coalizioni non vengono comunque computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'1 per cento. Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche (20% su base regionale o due collegi vinti).

Ferme restando le medesime soglie di sbarramento, al Senato l'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale (alla Camera avviene a livello nazionale).

ALLE ELEZIONI SOLO PARTITI TRASPARENTI.

Per la prima volta, tutti i partiti – sia quelli registrati, sia quelli non registrati – che intendono presentare candidature alle elezioni della Camera dei deputati dovranno depositare, contestualmente al contrassegno, in mancanza del deposito dello Statuto, una dichiarazione contenente alcuni elementi minimi di trasparenza.

L’elettore, al momento del voto, saprà quindi, per ogni singola lista, chi è il legale rappresentante del partito, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato, gli organi del partito, la loro composizione nonché le relative attribuzioni e le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste.

Le liste che in assenza del deposito di uno Statuto registrato non presentino una dichiarazione minima di trasparenza, con i contenuti sopra indicati, saranno passibili di ricusazione e non potranno competere nella tornata elettorale.

 

La sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata “Elezioni trasparenti”, renderà pubblici i seguenti elementi di trasparenza:

1) il contrassegno depositato da ciascun partito o gruppo politico organizzato con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito lo Statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza;

2) il programma elettorale e il soggetto indicato come capo della forza politica;

3) le liste di candidati presentate per ciascun collegio (entro 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste).

 

LA COMPOSIZIONE DELLE LISTE: Alla Camera e al Senato, in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. In nessun caso una lista può avere un numero di candidati inferiore a 2 né superiore a 4.

 

ASSICURATO L’EQUILIBRIO DI GENERE NELLE CANDIDATURE

Alcune specifiche disposizioni sono dettate ai fini del rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Innanzitutto, sia alla Camera, sia al Senato, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere.

 

VIETATE LE PLURICANDIDATURE NEI COLLEGI UNINOMINALI. RIDOTTE A 5 QUELLE NEI COLLEGI PLURINOMINALI

Per quanto riguarda la disciplina delle cosiddette pluricandidature, il nuovo testo, che si applica sia alla Camera, sia al Senato, stabilisce che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione.

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi, rispetto al totale dei voti validi del collegio.

La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.

Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5.

Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Infine, il candidato nella circoscrizione estera non può essere candidato nelle circoscrizioni nazionali né alla Camera, né al Senato.

Rispetto alla legge 270/2005 (c.d. Porcellum), in cui non erano previsti limiti, e alla legge 52/2015 (c.d. Italicum), in cui si prevedevano fino a 10 pluricandidature, il fenomeno viene quindi ridotto a 5.

 

COME VOTA L’ELETTORE: VOTO UNICO SULLA SCHEDA

Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda con il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno della lista o delle liste collegate, corredate dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

L’ordine delle liste sulla scheda è stabilito con sorteggio.

Se l'elettore vota il contrassegno della lista prescelta il voto è attribuito anche al candidato nel collegio uninominale.

Se, invece, l’elettore traccia un segno solo sul nome del candidato al collegio uninominale, i voti sono validi sia a favore della lista, sia ai fini dell’elezione del candidato al collegio uninominale.

Nel caso di più liste coalizzate i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Al fine di evitare voti di scambio, ogni scheda elettorale è provvista di un "tagliando antifrode", rimovibile con codice alfanumerico, che viene annotato prima di consegnare la scheda all’elettore e controllato all'uscita dalla cabina, e infine staccato prima di inserire la scheda nell’urna.

In questo modo le schede rimangono uniche, garantendo l'anonimato una volta inserite nell'urna.

 


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Pietro Panzarino - Vicedirettore

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