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28 marzo 2024

L’inquilino può smettere di pagare se ci sono infiltrazioni e muffa?

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Avv. Luigi Maschio | commenti |

L’inquilino può legittimamente sospendere l’intero pagamento dei canoni di locazione a causa della presenza di infiltrazioni e/o di muffe?

Con sentenza del 21 giugno 2016, il Tribunale di Cassino si è trovato a dover decidere proprio un caso analogo.

L’inquilino aveva convenuto in giudizio il proprietario dell’immobile per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per il grave inadempimento di quest’ultimo per non aver eseguito le opere di manutenzione straordinaria necessarie al fine di eliminare le infiltrazioni e, quindi, l’umidità e l’insorgenza delle muffe.

Il locatore, invece, chiedeva che la domanda del conduttore fosse respinta e domandava, a propria volta, la risoluzione del contratto per inadempimento del proprio inquilino per omesso pagamento dei canoni.

Il Tribunale di Cassino, ha rigettato la domanda dell’inquilino accogliendo invece quella del locatore.

Infatti, confermando l’orientamento della Giurisprudenza di Cassazione, il Tribunale di Cassino ha statuito che l’inquilino non può sospendere autonomamente la corresponsione del canone di locazione a fronte di supposti vizi dell’immobile oppure per omessa manutenzione dello stesso da parte del proprietario.

Quindi, il conduttore non può omettere di pagare il canone di locazione unilateralmente semplicemente lamentando una limitazione e/o diminuzione del godimento della cosa locata, anche se l’evento che l’ha causata è imputabile al locatore.

Solo se la controprestazione del locatore venisse a mancare completamente determinando, quindi, uno squilibrio delle prestazioni tale per cui il conduttore non può godere della cosa locata, la giurisprudenza ammette la possibilità per quest’ultimo di sospendere parzialmente o totalmente il pagamento dei canoni, secondo un obiettivo criterio di gradualità.

Infatti, conclude il Tribunale di Cassino, «secondo il principio inadimplenti non est adimplendum, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede».



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