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28 marzo 2024

Guida in stato di ebrezza. Che succede quando si è fermati?

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Avv. Luigi Maschio | commenti |

A chi non è mai capitato di essere fermato dalla Polizia Stradale o dai Carabinieri per un controllo?

Qualcuno di questi, ahimè, sarà stato anche contravvenzionato per guida in stato di ebbrezza, subendo il relativo procedimento penale. In questi casi per l’imputato è possibile ricorrere al particolare istituto, introdotto recentemente nel nostro ordinamento, della sospensione del procedimento con messa alla prova, a mente dell’art. 168 bis del codice penale.

Con il corretto espletamento della “prova” il reato si estingue.

Per accedere alla messa alla prova, l’imputato deve presentare al Giudice il programma che avrà concordato con l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna.

Il programma, tra le varie cose, prevede che l’imputato sia affidato ai servizi sociali per lo svolgimento di un programma che può implicare attività di volontariato di rilievo sociale, oltre allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per una durata che non può essere inferiore ad almeno dieci giorni, eventualmente anche non continuativi.

Il Giudice potrà concedere la sospensione del procedimento con messa alla prova solo nel caso in cui reputi, sulla scorta delle informazioni ottenute dai servizi sociali, che l’imputato sia idoneo e che si asterrà in futuro dal commettere altri reati.

La sospensione del procedimento per messa alla prova è un’istituto che può essere utilizzato una sola volta e, tale sospensione, può avere una durata massima di due anni, e nell’attesa anche la decorrenza della prescrizione rimane tale.

Cosa succede se l’imputato non si attiene alle disposizioni del programma stabilito e approvato dal Giudice? In questo caso la sospensione con messa alla prova verrà revocata e l’imputato non potrà più richiederla.

E quando si è portato a termine tutti gli adempimenti del programma? Terminata la “prova”, l’U.E.P.E. ha il compito di inviare al Tribunale una relazione indicando se lo svolgimento del programma ha avuto buon esito oppure no.

A questo punto, se l’esito è negativo, il procedimento penale ripartirà, se, al contrario, come è auspicabile, questo è positivo il reato verrà dichiarato estinto e l’imputato non subirà alcuna condanna.

Certo, rimarrà da scontare la sanzione accessoria della sospensione della patente, ma a quel punto la competenza della sua irrogazione sarà del Prefetto e non del Giudice penale.



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