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29 marzo 2024

C'è il risarcimento per i danni causati dalla cattiva manutenzione stradale?

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Avv. Luigi Maschio | commenti |

Quello dei sinistri, a mezzi o persone, causati dalla cattiva manutenzione delle strade (e/o dei marciapiedi) è un fenomeno largamente diffuso.

Si pensi al danno cagionato all’automobilista che, transitando sopra una buca profonda di una via pubblica, si vede esplodere lo pneumatico. Oppure, ancora, al pedone che, camminando sul marciapiede, inciampi su un tombino e scivoli a terra cagionandosi delle lesioni.

In questi casi si ha diritto ad un risarcimento? E se sì, da chi?
Occorre premettere che la Giurisprudenza ha elaborato il concetto di “insidia stradale” che consiste in una situazione di pericolo occulto, caratterizzato dalla impossibilità, usando l’ordinaria diligenza, di riconoscere per tempo il pericolo al fine di evitarlo. Dunque, secondo la giurisprudenza, il difetto di manutenzione del fondo stradale comporta la responsabilità dell'ente pubblico proprietario della strada, allorché il pericolo sia invisibile e imprevedibile.

Ricordiamo, infatti, come il Codice della Strada, all’art. 14, sancisca l’obbligo per l’ente proprietario, di curare la manutenzione della strada.

Sulla base di questo articolo, quindi, la giurisprudenza aveva ritenuto che la responsabilità del sinistro cagionato dall’insidia stradale appartenga all’Ente proprietario della strada (Comune, Provincia, ecc.) ai sensi dell’art. 2043 c.c. (per fatto illecito).

Oggi, invece, la giurisprudenza ha mutato il proprio orientamento, ritenendo che l’ente sia responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. in quanto custode della strada che, come tale, è sempre obbligato al risarcimento per i danni da essa prodotti a terzi, a prescindere da una eventuale sua colpa.

Tale mutamento ha facilitato il danneggiato nell’assolvimento del proprio onere della prova, poiché la responsabilità per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva (per il sol fatto, cioè, di essere il custode della cosa che ha cagionato il danno). Per la vittima del sinistro, quindi, sarà sufficiente dimostrare l’esistenza del nesso causale tra l’insidia e il danno.

In buona sostanza, secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale, si pone in capo alla Pubblica Amministrazione una presunzione di colpa da cui quest’ultima potrà liberarsi solo provando l’esistenza del caso fortuito.

Si osserva, ad ogni buon conto, che, secondo quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione, il caso fortuito può consistere nella prevedibilità della pericolosità, dovuta, ad esempio, dalla conoscenza dell’esistenza della buca da parte del soggetto danneggiato (Cass. Civ. Sent. n°23919/2013; Cass. Civ. Sent. n°999/2014; Cass. Civ. Ord. n°13930/2015).



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