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29 marzo 2024

Assoluzione per chi supera ...di poco i limiti di guida in stato di ebrezza

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Avv. Luigi Maschio | commenti |

Recentemente, la Corte di Cassazione ha risolto il dubbio circa l’applicabilità o meno dell’istituto della “particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131 bis del Codice Panale ai reati che prevedono “soglie di punibilità” o di rilevanza penale, quale ad esempio, la guida in stato di ebbrezza alcolica.
Il legislatore, infatti, aveva previsto per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a 5 anni o con la pena pecuniaria (sola o congiunta alla pena detentiva), la non punibilità del fatto «quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo [omissis] l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».

La circostanza della previsione delle cd. “soglie di punibilità” rendeva affatto scontata l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto alla contravvenzione della guida in stato di ebbrezza.
La Cassazione aveva già ritenuto compatibile tale causa di non punibilità con il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ove ha rilievo penale la condotta avente ad oggetto il mancato pagamento delle imposte per un ammontare superiore ad €°50.000,00), ritenendo che non vi fosse motivo per escludere, in via di principio, una particolare tenuità dell’offesa in relazione a casi connotati dal superamento della soglia ma comunque caratterizzati in concreto da scarsa offensività (Cass. Pen, Sez. III, sent. n°15449/2015).

Solo pochi mesi dopo, però, un’altra sezione della medesima Corte di Cassazione ha ritenuto la necessità di investire le Sezioni Unite della Cassazione circa la questione dell’applicabilità dell’art. 131 bis alla guida in stato di ebbrezza.
Infatti, era sorto il dubbio che, laddove il legislatore avesse previsto delle soglie di punibilità, egli avesse, a priori, già operato una sorta di valutazione circa l’esistenza della pericolosità nella condotta di colui che superava detta soglia.

Secondo questo orientamento, quindi, l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. sarebbe incompatibile con la guida in stato di ebbrezza disciplinata dall’art. 186, comma 2, C.d.S..
Con la sentenza n°13681/2016 la Cassazione, che è intervenuta nella applicabilità o meno della causa di non punibilità con particolare riferimento all’art. 186, comma 2, lettere b e c del C.d.S., ha risolto la questione in senso positivo.

Secondo la Corte, infatti, «il nuovo istituto si giustifica alla luce della riconosciuta graduabilità del reato in relazione al disvalore d'azione e d'evento nonchè all'intensità della colpevolezza. Occorre, dunque, compiere una valutazione relativa al fatto concreto; verificare se la irripetibile manifestazione dell'illecito presenti un ridottissimo grado di offensività. Si è conseguentemente ritenuto che non vi sono ostacoli ad applicare l'istituto anche ai reati di pericolo astratto o presunto. In particolare, la previsione di un valore-soglia per la configurazione del reato svolge la sua funzione sul piano della selezione categoriale, mentre la particolare tenuità del fatto richiede un “vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale”. Il principio, si è aggiunto, è applicabile anche il relazione alla più grave fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), dovendosi considerare non solo l'entità dello stato di ebbrezza, ma anche le modalità della condotta e l'entità del pericolo o del danno cagionato».

Occorre, però, come sempre, valutare volta per volta le singole situazioni, analizzando le modalità concrete di svolgimento della condotta. Infatti, le Sezioni Unite hanno precisato che «si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore».

Chi scrive, ha già posto in atto il principio espresso dalla Suprema Corte.



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