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28 marzo 2024

Annullamento delle vacanze per incidente stradale. E' un danno risarcibile?

Categoria: Altro -

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Avv. Luigi Maschio | commenti |

Si avvicina il tempo delle tanto attese vacanze estive e con esse si torna a sentir parlare dei cd. “danni da vacanza rovinata”.

Pur facendo tutti gli scongiuri del caso, infatti, può capitare davvero assai frequentemente, che, a ridosso delle vacanze, si rimanga vittime di incidenti stradali causati da terzi che ci impediscono la partenza per quel viaggio che abbiamo prenotato ed organizzato già da tempo.

Ma è veramente tutto perduto? Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, che ha emesso la sentenza n°434/2016, davvero interessantissima per questo argomento, non è così!

Il caso riguardava un automobilista che, dopo essere stato coinvolto suo malgrado in un incidente stradale, aveva dovuto rinunciare alla vacanza con la moglie programmata già da tempo.

I coniugi lesi hanno adito il Giudice di Pace chiedendo il ristoro di tutti i danni dagli stessi patiti, ivi compreso il danno da vacanza rovinata subito da entrambi (ancorché la moglie non fosse direttamente coinvolta nel sinistro stradale) per non aver potuto godere della vacanza già prenotata.

Poiché il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno della moglie, i coniugi hanno appellato la sentenza dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia.

Il Giudice del secondo grado, invece, ha ritenuto di dover condannare la compagnia di assicurazione anche al ristoro del danno da vacanza rovinata, non solo per il conducente coinvolto nel sinistro ma anche per la moglie di quest’ultimo che non era a bordo dell’auto al momento dell’incidente.

Il Tribunale afferma «le ferie, infatti, rappresentano un diritto – inviolabile e irrinunciabile – costituzionalmente garantito dall’art. 36 Cost., e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall’attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari».

Per tale motivo anche la moglie è stata equiparata alla posizione del marito, pur non essendo stata coinvolta direttamente nell’incidente stradale.

«Le ferie, infatti» prosegue il Giudice onorario, «consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione di esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo, peraltro, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale: motivo per cui il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito, nascente da contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale nei rapporti con l’organizzatore o tour-operator ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana».

La sentenza in commento, a parere dello scrivente, offre opportunità di approfondimento decisamente interessanti sia in ordine alla tutela del diritto, costituzionalmente garantito, alle «ferie», sia con riferimento al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, non più solo in conseguenza di un inadempimento contrattuale, bensì anche quale conseguenza di un illecito extra contrattuale.



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