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29 marzo 2024

Castelfranco

Allenatore di calcio femminile accusato di atti sessuali con le giovani atlete

Disposta la squalifica per cinque anni

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calcio

CASTELFRANCOUn allenatore di calcio femminile è stato squalificato per cinque anni perché accusato di atti sessuali con delle giovani atlete. A comunicarlo il Comitato Regionale Veneto della Figc.

 

La Procura Federale ha constatato come l’uomo avesse avuto un comportamento ritenuto pienamente rilevante dalla Procura della Repubblica di Venezia, avendo “posto in essere atti di natura sessuale nei confronti di calciatrici di età compresa tra i 13 ed i 16 anni tesserate per la squadra per cui lo stesso era tesserato quale allenatore”. Una condotta che ha portato ad un procedimento penale, dove a seguito delle indagini preliminari è stato chiesto il rinvio a giudizio per l’uomo.

 

La giustizia ordinaria farà il suo corso, quella sportiva ha decretato per l’ormai ex allenatore l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc per cinque anni con la preclusione in qualsiasi rango o categoria.

A carico della società dove faceva l’allenatore è stata disposta un’ammenda di 2mila euro perché ha cessato la collaborazione con l’uomo, che ha rassegnato le dimissioni, ma non avrebbe segnalato formalmente l’accaduto alla Procura Federale in modo che potesse essere allontanato dall’ordinamento sportivo.

 

“ll Tribunale Federale Territoriale Veneto della Figc ha accertato l’estraneità della società rispetto a quanto contestato (all’allenatore, ndr) e ha comminato alla stessa unicamente un’ammenda dovuta al rapporto di mero tesseramento in essere nel 2016 – specifica la società -. È stato altresì accertato che le condotte contestate all’ex tecnico sono avvenute sempre al di fuori degli spazi e ambienti sportivi della società la quale ha disposto l’immediato allontanamento dell’ex tesserato dissociandosi subito con fermezza dalle condotte a lui contestate. L’ammenda della Figc è stata comminata esclusivamente perché il sistema sportivo prevede l’insorgere a priori di una responsabilità cosiddetta “oggettiva” in capo ad ogni società quale mero automatismo che deriva dal solo fatto che il soggetto punito sia un tesserato della stessa”.

 

La società “nel ribadire che continuerà a operare per lo sviluppo del settore giovanile nel rispetto dei canoni formativi ed educativi che da sempre la contraddistinguono, si riserva di agire nei confronti dell’ex tesserato avanti ogni Autorità, nessuna esclusa”.

 


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