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28 marzo 2024

Politica

8 marzo, 70 anni di leggi per conquistare la parità di genere

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8 marzo, 70 anni di leggi per conquistare la parità di genere

Era il 24 marzo del 1947, esattamente 70 anni fa, quando l'Assemblea costituente approvava l'articolo 3 della Costituzione, che proclama l'uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso. Solo la prima tappa di un lungo e faticoso cammino per l'affermazione della parità di genere, passato attraverso una serie di leggi elencate e spiegate in un dossier elaborato dal Servizio studi del Senato alla vigilia della Giornata della donna.

Un percorso tuttavia ancora non completato, se è vero che "le statistiche pubblicate nel Rapporto annuale del Word economic forum (Wef) sulla situazione nel 2016 del gender gap nei 142 Stati esaminati, mostrano come il nostro Paese si collochi solo al 50esimo posto della classifica generale, con un peggioramento di nove posizioni rispetto allo scorso anno". Snodo cruciale naturalmente l'evoluzione della condizione della donna sui luoghi di lavoro.

E' del 1950 la legge per la "tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri", che introduce il divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino; di affidare alle donne incinte il trasporto e il sollevamento di pesi ed altri lavori pericolosi, faticosi o insalubri; di adibire al lavoro le donne nei tre mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive salvo possibili estensioni. Rimaneva però il problema delle "clausole di nubilato" che, se inserite nei contratti di lavoro, potevano causare la perdita del lavoro per le donne appena si sposavano.

Solo nel 1963 vengono infatti approvate le norme che vietano il licenziamento in caso di matrimonio, insieme ad altre che prevedono il sostegno della maternità delle lavoratrici agricole. E' sempre di quell'anno il riconoscimento della dignità del lavoro domestico, con la creazione presso l'Inps della gestione separata 'mutualità pensioni' per l'assicurazione volontaria delle pensioni delle casalinghe.

Soltanto nel 1999 viene però istituita l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Faticosamente le donne riescono a vedere rafforzata la loro tutela come lavoratrici madri. In particolare vanno ricordate tre leggi: la 1204 del 1971, che introduce l'astensione facoltativa dal lavoro per sei mesi, oltre ai tre mesi obbligatori dopo il parto e rafforza la tutela delle lavoratrici agricole e delle lavoratrici autonome, come coltivatrici dirette, artigiane e commercianti; quindi la 546 del 1987, che riconosce la corresponsione alle lavoratrici autonome coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, di una indennità giornaliera di maternità per i due mesi precedenti e i tre successivi al parto; la Finanziaria per il 1998, che introduce misure contributive a tutela della maternità delle lavoratrici parasubordinate. Da ricordare, arrivando ai giorni nostri, le disposizioni del Jobs act, che intervengono contro il fenomeno delle cosiddette 'dimissioni in bianco', vale a dire senza data. D'ora in avanti saranno valide se redatte in modalità telematica e su appositi moduli, resi disponibili dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. C'è poi il grande tema relativo alla conciliazione della maternità con il lavoro, che solo dalla fine degli anni Novanta trova una disciplina legislativa. Prima con interventi nella Finanziaria per il 1999, quali l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli e l'assegno di maternità; poi la legge 53 dell'8 marzo 2000, contenente disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Una legge nata con l'obiettivo di promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, con l'istituzione, ad esempio, dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap. Su questa stessa linea le norme inserite nella legge Fornero del 2012 che riforma il mercato del lavoro, che introducono il voucher babysitting, con la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al posto del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati. Anche il Jobs act interviene per l'ampliamento dei congedi di maternità e parentali in presenza di particolari circostanze. Ma gli interventi accumulatisi negli anni trovano sintesi nel Testo unico nel 2001 che raccoglie e aggiorna mezzo secolo di disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Un provvedimento che riordina le norme vigenti sulla salute della lavoratrice, sui congedi di maternità, paternità e parentali, sui riposi e permessi, sull’assistenza ai figli malati, sul lavoro stagionale e temporaneo, a domicilio e domestico, nonché delle norme di cui usufruiscono le lavoratrici autonome e le libere professioniste. Non solo la necessità di ottenere garanzie sul posto di lavoro, ma per le donne in questi 70 anni è stato necessario lottare per avere l'assegnazione di determinate occupazioni.

Solo con la legge 66 del 1963 le donne ottengono il pieno diritto ad accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. E se nel 1981 viene sciolto il Corpo di polizia femminile, consentendo l’ingresso delle donne nei ruoli dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera, è all'inizio del 2000 che arriva la possibilità del reclutamento delle donne nelle Forze armate e nella Guardia di Finanza. Ma c'è anche il fenomeno opposto con cui fare i conti, vale a dire il considerare determinate attività appannaggio esclusivamente delle donne. Così la legge 444 del 1968, riservava soltanto a loro la possibilità di rivestire incarichi di insegnanti e assistenti della scuola dell’infanzia, da un lato riconoscendo una funzione materna a questo tipo di insegnamento, dall'altro considerandolo di 'serie B' e quindi per questo da affidare alle donne.

Praticamente l'altra faccia della medaglia di uno stesso problema, quello della discriminazione, tema affrontato dalla legge 903 del 1977, frutto dell'iniziativa di Tina Anselmi, prima donna ministro e all'epoca titolare del dicastero del Lavoro: una serie di disposizioni per sancire il divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale, nelle retribuzioni e nell’attribuzione di qualifiche professionali. Tuttavia, quasi trent'anni dopo, ci sarà bisogno di un nuovo intervento, il decreto legislativo 216 del 2013 che attua la direttiva europea 78 del 2000, per ribadire il divieto di ogni discriminazione in base al sesso, non solo al momento dell’assunzione ma per tutta la durata del contratto di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato. Da segnalare, sempre in questo contesto, la legge 25 del 1989 che eleva a quarant'anni l'età richiesta per partecipare ai concorsi pubblici.

Spartiacque sulla strada della parità, comunque assai discusso, le cosiddette 'quote rosa', imposte dalla legge 120 del 2011 nei Consigli di amministrazione e poi materia di leggi elettorali a livello locale e nazionale per garantire una rappresentanza di genere. Questione da inserire nel contesto più generale dell'articolo 51 della Costituzione, modificato nel 2003, che in materia di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive sancisce espressamente la promozione, con appositi provvedimenti, delle pari opportunità tra donne e uomini. Parlare di tutela della donna proietta il discorso necessariamente sulla prevenzione e la repressione dello sfruttamento e della violenza, spesso esercitata anche all'interno della coppia. Pietra miliare la legge Merlin del 1958, dal nome della senatrice socialista che ne fu promotrice, che portò alla chiusura di 560 case di tolleranza.

Altro caposaldo, che arriva nel 1996, oltre sessant'anni dopo l'entrata in vigore del codice Rocco, la previsione dello stupro e degli atti di libidine in una nuova e unica fattispecie di reato, la violenza sessuale, annoverata fra i delitti contro la libertà personale e non più tra quelli contro la moralità pubblica e il buon costume. Sulla stesa linea la creazione di nuove fattispecie criminose, come le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile all’estero; la tratta di persone e la riduzione in schiavitù; la mutilazione degli organi genitali femminili.

In prospettiva, è all'esame del Parlamento il disegno di legge per contrastare i matrimoni precoci e forzati e quindi il fenomeno delle spose bambine. E sempre all'interno di questo capitolo va inserito il cosiddetto decreto anti-femminicidio del 2013, che, in attuazione della Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, introduce un'aggravante comune per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia. Vanno poi ricordati la legge 154 del 2001 per contrastare il maltrattamento in ambito domestico e il decreto-legge che nel 2009 ha introdotto il reato di stalking, con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
v Come si vede un lungo itinerario iniziato 70 anni fa e ancora da completare e che se trovò nell'articolo 3 della Costituzione il suo punto di partenza, ha avuto un altro momento fondamentale nell'approvazione del nuovo diritto di famiglia nel 1975, che ha sancito la parità tra i coniugi, sostituendo la patria potestà con la potestà parentale.

"Con questa riforma -ha ricordato nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella- il principio di eguaglianza è entrato nei rapporti familiari, attribuendo alle donne un ruolo pienamente paritario nella gestione delle scelte che ispirano la famiglia. L'eguaglianza tra uomo e donna è divenuta da allora il criterio che guida la responsabilità dei genitori verso i figli e, in generale, la responsabilità dei coniugi nella conduzione della vita in comune, ponendo le basi per un pieno riconoscimento della figura femminile nella società".

 



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